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L'elenco delle attività dove non occorre il Green Pass

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 21 gennaio 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il Green Pass. Il decreto acquista efficacia da 1° febbraio 2022.

Si tratta in particolare delle attività poste in essere per far fronte alle seguenti esigenze:

esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

  • ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, escluso il consumo sul posto;
  • prodotti surgelati;
  • animali domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • articoli igienico-sanitari;
  • medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  • articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • materiale per ottica;
  • combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il Governo ha precisato, con una Faq pubblicata sul proprio sito, che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall’allegato del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto;

esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in tali luoghi e dall'art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione di illeciti;

esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

 

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