L'agenzia delle Entrate, con Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E, ha istituito il codice tributo 6915, per l’utilizzo in compensazione del bonus vacanze (cfr. Bonus vacanze). Il credito, compensabile in F24, è riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro, e potrà essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Il beneficio è riconosciuto nelle seguenti misure:
- fino ad un importo massimo di 150 euro per i nuclei familiari composti da una persona;
- fino ad un importo massimo di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- fino ad un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
La domanda potrà essere presentata a partire dal 1° da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata "IO" (ne parleremo in apposito articolo), resa disponibile da PagoPA Spa e accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).
Il fornitore:
- acquisisce il codice univoco o il QR-code;
- lo inserisce, assieme al codice fiscale dell’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante, Entratel/Fisconline, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con apposito provvedimento;
- verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile;
- dichiara di essere un’impresa turistico-ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.