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Sanatoria lavoro irregolare

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’UE, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea. Una previsione fornita all'art. 103 del D.L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio".

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.

Settori

La sanatoria riguarda i datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del Decreto 27 maggio 2020.

In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ossia:

  • le convivenze di comunità religiose (conventi e seminari);
  • le convivenze militari (caserme, comandi e stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi;
  • le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra cui:
    • le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità;
    • il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri;
    • le comunità focolari;
    • le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

Non rientrano, invece, nelle predette ipotesi:

  • gli alberghi;
  • le pensioni;
  • gli affittacamere e le cliniche private;
  • i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.

Requisiti reddituali

Per poter accedere alla sanatoria, il datore di lavoro persona fisica, ente o società deve essere in possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 € annui.

Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a:

  • 20.000 € annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
  • 27.000 € annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica.

I requisiti reddituali non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Contributo

I datori di lavoro che intendono inoltrare l'istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, devono versare un contributo forfettario di 500,00 € per ciascun lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con apposito Decreto Interministeriale.

Elementi della domanda

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

  • Settore di attività del datore di lavoro.
  • Estremi, residenza e documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica.
  • Nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario.
  • Attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale.
  • Dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.
  • La durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del Decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • L’importo della retribuzione convenuta.
  • Dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 €.
  • Di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’art. 103, co. 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.
  • Estremi della marca da bollo telemarica da 16,00€

Procedura di emersione

A seguito dell’accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro sono tenuti a: effettuare:

  • effettuare gli adempimenti informativi;
  • eseguire i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.

Il tutto sarà regolato da appostita Circolare INPS.

 

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’INPS, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.

Modello F24

Il contributo forfettario di 500,00€ dovuto per ciascun lavoratore deve essere versato tramite modello "F24 ELIDE"; 

codice tributo "REDT", denominato "Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020".
indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, occorre indicare la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso;
    • nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;
    • nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
    • nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro.

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