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Ordinanza Regione Toscana n. 46 in materia di attività motoria

La giunta Toscana, revocando l'ordinanza n. 45 pubblica la 46 in materia di attività motoria. 

  • Considerato che l’articolo 1, comma 1, lettera f) del citato DPCM 10 aprile 2020 vieta lo svolgimento dell’attività ludica o creativa all’aperto e consente lo svolgimento di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione nel rispetto delle misure di distanziamento sociale; 
  • Ritenuto determinante, alla luce  dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale almeno di 1,8 metri e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni; 
  • Ritenuto che l’ampliamento della possibilità di spostamento nel rispetto delle sopra citate modalità, risponde ad esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e del benessere psico-fisico dei minori; 
  • Ritenuto di considerare le passeggiate all’aria aperta e l’utilizzo della bicicletta quale tipologia di attività motoria consentita nel territorio regionale con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione; 
  • Ritenuto che nello svolgimento delle attività motorie di cui sopra fra i genitori e figli minori o da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;

ORDINA

le seguenti misure:

  1. E’ consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale,
    da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;
  2. nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nellamedesima
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