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Ordinanza Regione Toscana n. 37 Stabilmenti Balneari, 25 aprile e 1° maggio

Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 37 16 aprile 2020 la Regione Toscana interviene con "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" rilevando che sia necessario disciplinare lo svolgimento delle attività di manutenzione degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive all’aperto e delle attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali.

L'ordinanza interviene inoltre sui rischi che potrebbero derivare da una eventuale apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi del 25 aprile e del 1°maggio (asssembramento e maggior afflussi di persone) e pertano ne ordina la chiusura con eccezione di farmacie parafarmacie ed edicole. Rimane la facoltà delle consegne a domicilio dei generi alimetnari e di prima necessità con prenotazioni on-line o telefoniche.

Nello specifico ordina:

  1. Le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto. Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi dell’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020;
  2. Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree in concessione o di pertinenza, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta come definiti dagli articoli 24, 25, 28 e 29 della legge regionale Toscana n.86/2016; l'accesso è consentito solo al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al Prefetto nonché  segnalazione dell’area per impedire l’accesso ad estranei;
  3. La chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio 2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 nonché le rivendite di generi di monopolio. E’ confermata l’apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;
  4. E’ fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità;
 
 
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