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COVID19 - Ridisegnate le scadenze di versamenti ed adempimenti

Il D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), ha introdotto nuove proroghe e slittamenti di alcuni adempimenti fiscali; Rispetto al precedente D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") sono stati modificati i criteri utilizzati per la determinzione della posticipazione del pagamento delle imposte periodiche (il riferimento è alle ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF e IVA, oltre che contributi previdenziali e INAIL). Le nuove norme, per come scritte, devono essere ben analizzate in quanto possono portare ad errori di interpretazione e quindi di applicazione delle scadenze. Di seguito indichiamo il calendario fiscale dei prossimi mesi per le imprese, i professionisti e i contribuenti in generale, alla luce dell'attuale normativa che, come abbiamo avuto modo di vedere, è in continuo movimento.

 

Sospensioni

Le sospensioni sono diverse e di regola strettamente legate alle dimensioni aziendali in termini di ricavi dichiarati nel 2019, poi vi sono alcune eccezioni per chi ha iniziato da poco l’attività e per chi ha sede nelle province maggiormente colpite dall’epidemia.

Le regole generali sono:

  1. Sono oggetto della sospensione i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato
  2. Possono essere sospesi:
    1. ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
    2. addizionali regionali e comunali IRPEF
    3. IVA
    4. contributi previdenziali e assistenziali
    5. INAIL.
  3. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione masima di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
  4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Sospensioni in base ai ricavi 2019

La prima differenziazione riguarda le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:

  • non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%, possono sospendere i versamenti, rispettivamente, di aprile e maggio;
  • superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%, possono sospendere i versamenti, rispettivamente, di aprile e maggio.

Sospensioni indipendenti dai ricavi 2019

Le predette sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:

  • a chi ha intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;
  • ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.

La sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. Nella norma non è chiaro se per i soggetti no-profit si debba tener conto della diminuzione del fatturato come per le imprese; la relazione illustrativa, sembrerebbe che i limiti suddetti valgano per i suddetti enti esercenti attività d’impresa.

E' previsto che i versamenti nei confronti della P.A. prevista dall'art. 60, D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (si ricorda che il termine previsto dall’art. 60 era fissato al 20 marzo).

Sospensioni confermate

Per i soggetti aventi diritto, se non rientrano nei parametri di cui sopra, restano confermate alcune delle norme del Decreto "Cura Italia" e, precisamente:

  • per il mese di aprile 2020, per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 1° giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili;
  • per il mese di maggio 2020, per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.

Ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni

Per i soggetti, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (originaria sospensione del 31/03/20 da DL 18/2020) possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti cod. 1040 e agli agenti e rappresentanti di commercio cod. 1038), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

In tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (originariamente 31/05/2020 da DL 18/2020) o mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Riepilodo delle scadenze

Scadenza

imposta

Soggetti

Localizzazione

data proproga

riferimento normativo

16/03/2020

  • Imposte (tutte)
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi INAIL

(ex art. 60, D.L. n. 18/2020)

Tutti

Tutto il territorio italiano

16/04/2020

Art. 60, D.L. n. 18/2020 

art. 21, D.L. n. 23/2020

Aprile 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
  • Trattenute addizionale regionale e comunale
  • IVA
  • Contributi previdenziali e premi INAIL

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 mln € nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 33%

Tutto il territorio italiano

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 1, 2 e 7, D.L. n. 23/2020

Maggio 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
  • Trattenute addizionale regionale e comunale
  • IVA
  • Contributi previdenziali e premi INAIL

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 mln/euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 33%

Tutto il territorio italiano

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 1, 2 e 7, D.L. n. 23/2020

Aprile 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
  • Trattenute addizionale regionale e comunale
  • IVA
  • Contributi previdenziali e premi INAIL

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 mln/euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 50%

Tutto il territorio italiano

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 3, 4 e 7, D.L. n. 23/2020

Maggio 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973)
  • Trattenute addizionale regionale e comunale
  • IVA
  • Contributi previdenziali e premi INAIL

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 mln/euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 50%

Tutto il territorio italiano

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 3, 4 e 7, D.L. n. 23/2020

Aprile e maggio 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
  • Trattenute addizionale regionale e comunale
  • IVA
  • Contributi previdenziali e premi INAIL

Soggetti che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019

Tutto il territorio italiano

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 5 e 7, D.L. n. 23/2020

Aprile e maggio 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
  • Trattenute addizionale regionale e comunale
  • Contributi previdenziali e premi INAIL

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa (*)

Tutto il territorio italiano

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 5 e 7, D.L. n. 23/2020

Aprile 2020

  • IVA

 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 33%

Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 6 e 7, D.L. n. 23/2020

Maggio 2020

  • IVA

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 33%

Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 18, c. 6 e 7, D.L. n. 23/2020

Aprile 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi INAIL

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell’epidemia di coronavirus (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) (**) se non rientrano nei parametri sopra stabiliti

Tutto il territorio italiano

01/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 8, D.L. n. 9/2020, art. 61, D.L. n. 18/2020 e art. 18, c. 8, D.L. n. 23/2020

Aprile e maggio 2020

  • Ritenute su redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi INAIL

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, se non rientrano nei parametri sopra stabiliti

Tutto il territorio italiano

30/06/2020

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 61, c. 5, D.L. n. 18/2020 e art. 18, c. 8, D.L. n. 23/2020

Dal 17/03/2020 al 31/05/2020

  • Ritenute su redditi di lavoro autonomo (artt. 25, D.P.R. n. 600/1973)
  • Ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973)

Sostituti d’imposta che erogano i compensi dal 17/03/2020 al 31/05/2020 a soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e che hanno rilasciato apposita autocertificazione dei suddetti requisiti

Tutto il territorio italiano

31/07/2020 a carico del sostituito

unica soluzione o 5 rate mensili

Art. 19, D.L. n. 23/2020

Note:
(*) Presumibilmente "dovrebbero" valere i limiti di ricavi e fatturato, come previsti per le imprese, per gli enti esercenti attività di impresa.
(**) Elenco categorie maggiormente colpite:

  1. imprese turistico-ricettive;
  2. agenzie di viaggio e turismo;
  3. tour operator
  4. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  5. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  6. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  7. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  8. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  9. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  10. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  11. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  12. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  13. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  14. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  15. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  16. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  17. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  18. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  19. ONLUS, OdV, APS, iscritte negli appositi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

 

 

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