Il D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), ha introdotto nuove proroghe e slittamenti di alcuni adempimenti fiscali; Rispetto al precedente D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") sono stati modificati i criteri utilizzati per la determinzione della posticipazione del pagamento delle imposte periodiche (il riferimento è alle ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF e IVA, oltre che contributi previdenziali e INAIL). Le nuove norme, per come scritte, devono essere ben analizzate in quanto possono portare ad errori di interpretazione e quindi di applicazione delle scadenze. Di seguito indichiamo il calendario fiscale dei prossimi mesi per le imprese, i professionisti e i contribuenti in generale, alla luce dell'attuale normativa che, come abbiamo avuto modo di vedere, è in continuo movimento.
Sospensioni
Le sospensioni sono diverse e di regola strettamente legate alle dimensioni aziendali in termini di ricavi dichiarati nel 2019, poi vi sono alcune eccezioni per chi ha iniziato da poco l’attività e per chi ha sede nelle province maggiormente colpite dall’epidemia.
Le regole generali sono:
- Sono oggetto della sospensione i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato
- Possono essere sospesi:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
- addizionali regionali e comunali IRPEF
- IVA
- contributi previdenziali e assistenziali
- INAIL.
- I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione masima di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
- Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensioni in base ai ricavi 2019
La prima differenziazione riguarda le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:
- non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%, possono sospendere i versamenti, rispettivamente, di aprile e maggio;
- superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%, possono sospendere i versamenti, rispettivamente, di aprile e maggio.
Sospensioni indipendenti dai ricavi 2019
Le predette sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:
- a chi ha intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;
- ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.
La sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. Nella norma non è chiaro se per i soggetti no-profit si debba tener conto della diminuzione del fatturato come per le imprese; la relazione illustrativa, sembrerebbe che i limiti suddetti valgano per i suddetti enti esercenti attività d’impresa.
E' previsto che i versamenti nei confronti della P.A. prevista dall'art. 60, D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (si ricorda che il termine previsto dall’art. 60 era fissato al 20 marzo).
Sospensioni confermate
Per i soggetti aventi diritto, se non rientrano nei parametri di cui sopra, restano confermate alcune delle norme del Decreto "Cura Italia" e, precisamente:
- per il mese di aprile 2020, per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 1° giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili;
- per il mese di maggio 2020, per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.
Ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni
Per i soggetti, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (originaria sospensione del 31/03/20 da DL 18/2020) possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti cod. 1040 e agli agenti e rappresentanti di commercio cod. 1038), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (originariamente 31/05/2020 da DL 18/2020) o mediante rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Riepilodo delle scadenze
Scadenza |
imposta |
Soggetti |
Localizzazione |
data proproga |
riferimento normativo |
16/03/2020 |
(ex art. 60, D.L. n. 18/2020) |
Tutti |
Tutto il territorio italiano |
16/04/2020 |
Art. 60, D.L. n. 18/2020 art. 21, D.L. n. 23/2020 |
Aprile 2020 |
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Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 mln € nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 33% |
Tutto il territorio italiano |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 1, 2 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Maggio 2020 |
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Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 mln/euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 33% |
Tutto il territorio italiano |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 1, 2 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Aprile 2020 |
|
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 mln/euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 50% |
Tutto il territorio italiano |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 3, 4 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Maggio 2020 |
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Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 mln/euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 50% |
Tutto il territorio italiano |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 3, 4 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Aprile e maggio 2020 |
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Soggetti che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019 |
Tutto il territorio italiano |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 5 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Aprile e maggio 2020 |
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Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa (*) |
Tutto il territorio italiano |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 5 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Aprile 2020 |
|
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 33% |
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 6 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Maggio 2020 |
|
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 33% |
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 18, c. 6 e 7, D.L. n. 23/2020 |
Aprile 2020 |
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Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell’epidemia di coronavirus (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) (**) se non rientrano nei parametri sopra stabiliti |
Tutto il territorio italiano |
01/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 8, D.L. n. 9/2020, art. 61, D.L. n. 18/2020 e art. 18, c. 8, D.L. n. 23/2020 |
Aprile e maggio 2020 |
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Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, se non rientrano nei parametri sopra stabiliti |
Tutto il territorio italiano |
30/06/2020 unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 61, c. 5, D.L. n. 18/2020 e art. 18, c. 8, D.L. n. 23/2020 |
Dal 17/03/2020 al 31/05/2020 |
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Sostituti d’imposta che erogano i compensi dal 17/03/2020 al 31/05/2020 a soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e che hanno rilasciato apposita autocertificazione dei suddetti requisiti |
Tutto il territorio italiano |
31/07/2020 a carico del sostituito unica soluzione o 5 rate mensili |
Art. 19, D.L. n. 23/2020 |
Note:
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