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Sospensioni convegni e manifestazioni anche sportive

Firmato ieri e subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio che dispone la sospensione fino al 3 aprile 2020 di qualsiasi convegno e manifestazioni anche sportiva, che comportino l'affollamento di persone e impediscano il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro su tutto il territorio nazionale. Le nuove regole affiancano e/o sostituiscono quelle disposte con il precedente D.P.C.M. 1° marzo 2020 , con la finalità di contenere maggiormente la diffusione dei contagi da Covid-19.

Il decreto dispone nello specifico:

  • la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • la sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli della “zona rossa”, lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private l'adozione delle opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile - disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti. In tal caso, gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail.

Il Comitato tecnico scientifico, istituito quale organo consultivo del Governo, ha inoltre indirizzato alla popolazione alcune misure igienico-sanitarie e alcune raccomandazioni:

  • alle persone con più di 75 anni di età e a quelle con più di 65 ammalate di non frequentare luoghi affollati;
  • evitare abbracci e strette di mano e mantenere la distanza di un metro dalle altre persone;
  • l’invito a chi ha la febbre a restare a casa anche se non ci sono sospetti di contagio da Covid-19.

I tecnici del Ministero dell'Economia sono intanto al lavoro per definire le misure e gli incentivi economici a sostegno delle imprese (si parla di uno stanziamento da 3,6 mld) che dovranno confluire nel nuovo decreto legge atteso per il fine settimana. Il Viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, ha annunciato, per i settori più in difficoltà, indennizzi diretti tramite il credito d'imposta.

 

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