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Istallazione di impianti di videosorveglianza previo accordo sindacale

La Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2019, n. 50919, ha affermato che per l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali di un’azienda non basta il consenso scritto dei dipendenti, ma si rende necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ex art. 4, legge n. 300/1970.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l’installazione di tali impianti (funzionali al controllo a distanza sull’esercizio delle mansioni del personale) riguarda l’interesse collettivo alla tutela della dignità dei lavoratori: è necessario, quindi, il preventivo confronto con le rappresentanze sindacali; Pertanto, il datore di lavoro - per procedere all’installazione delle suddette telecamere - deve aver ottenuto un previo accordo sindacale o la relativa autorizzazione rilasciata dall'ITL. 

Si invitano tutti i clienti, prima di procedere all'installazione di un sistema di videosorveglianza, a contattare lo studio che potrà fornire tutte le informazioni necessari oltre al disbrigo della pratica autorizzativa.

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