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Sintesi delle novità del Decreto Fiscale 2020

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.L. 26 ottobre n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) che accompagna la legge di bilancio 2020 sono state apportate alcune importanti novità che sintetizziamo, e saranno oggetto di appositi approfondimenti monotematici, nel seguente prospetto, si noti la particolare attenzione posta dal legislatore agli aspetti tecnologici, informatici legati principalmente alle nuove tecnologie messi in campo per la lotta all'evasione.

Art. 1 - ACCOLLO DEBITI TRIBUTARI

Il decreto-legge contiene una norma finalizzata a disciplinare la figura dell’accollo del debito d’imposta altrui, prevista dall’art. 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Si prevede in particolare che, ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità previste da singole norme, per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollante, ed è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti di quest'ultimo (Divieto di compensazione).

Gli eventuali versamenti effettuati in contrasto alla regola di cui sopra, si considerano come non avvenuti; l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento.

 

 

Art. 2 - CESSAZIONE di PARTITA IVA – DIVIETO di COMPENSAZIONE

I contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) non possono effettuare con l'F24 alcuna compensazione dei crediti (tributari e non), indipendentemente dall'ammontare del credito. Il provvedimento di esclusione resterà in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata. L'esclusione opera anche per i crediti non maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

Tali crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (ai sensi degli articoli 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), oppure essere riportati quale eccedenza nella rispettiva dichiarazione successiva.

Per i contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva. Tale esclusione resta operativa fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Per l'effetto derivante dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti. In tal caso il contribuente dovrà versare gli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrogabilità delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di mancato pagamento entro le scadenze previste.

 

Art. 3 - COMPENSAZIONE – NUOVI REQUISITI

Vengono introdotti i seguenti requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5mila euro annui;
  • obbligo di presentare l'F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come ad esempio i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Nel periodo d'imposta 2020 i crediti d’imposta in esame (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Viene introdotta una specifica disciplina sanzionatoria applicabile alle compensazione di crediti non utilizzabili. Si prevede in proposito che nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’art. 49-ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita. Le predette disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. 

L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail potranno definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione con l'F24.

 

Art. 4 - REVERSE CHARGE – APPALTI e SUBAPPALTI 

Attraverso l'inserimento della lettera a-quinquies) all'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, si prevede l'estensione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi (diversi da quelle di cui alle lettere precedenti) effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale regola non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17.1-ter e alle agenzie per il lavoro (di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

 

Art. 4 - APPALTO - OMESSO VERSAMENTO di RITENUTE

Vengono introdotte norme finalizzate a contrastare i fenomeni di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi (art. 17-bis , D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). In particolare, si prevede quanto segue:

  • in tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali dev'essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto d'imposta residente in Italia;
  • tale obbligo si applica alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione. Di conseguenza, il committente non può essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell’opera commissionata;
  • la provvista necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali dev'essere messa a disposizione del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento;
  • il committente effettua il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione;
  • i committenti sono tenuti a sospendere i pagamenti all’impresa appaltatrice qualora le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l’effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all’esecuzione dello stesso;
  • È obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori, qualora lo stesso permanga per oltre 90 giorni;
  • le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, non possono avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Sono state inserite norme in materia di sanzioni amministrative e penali irrogabili in caso di omesso versamento delle ritenute. In particolare:

  • il soggetto obbligato al versamento in base alle nuove norme, che non esegue (in tutto o in parte) alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa per omesso versamento di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • chi, avendo ricevuto o trattenuto le somme necessarie per effettuare i versamenti delle ritenute, ometta in tutto o in parte di eseguire tale adempimento, è responsabile penalmente. La condotta è peraltro penalmente rilevante soltanto se l’omissione avviene oltre i termini e superata la soglia di punibilità previsti dall’art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

 

Art. 5  - REATI in MATERIA di ACCISE – CONFISCA

È prevista l'estensione dell’istituto della confisca per equivalente anche ai reati in materia di accise. Attraverso l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter nell'art. 44 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), si prevede infatti un inasprimento dell’azione repressiva ai delitti in materia di accise. In particolare, si dispone quanto segue:

  • in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dalla norma citata, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato oppure - quando essa non è possibile - la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto;
  • la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro;
  • in caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. Ciò significa che:
    • viene resa obbligatoria la confisca del relativo profitto (ora solo facoltativa, ai sensi dell’art. 240, comma 1, del codice penale);
    • con riferimento sia al prezzo del reato (la cui confisca è sempre obbligatoria), sia al profitto, viene introdotta la possibilità di disporre la confisca “di valore” (o “per equivalente”).

In tale contesto la confisca di valore, operando in assenza di un vincolo di pertinenzialità tra la “res” (che potrebbe essere entrata nella proprietà del reo anche in modo legittimo) e il reato, ha ad oggetto beni di pregio corrispondente al prezzo o al profitto del reato nella disponibilità del reo ed è destinato ad applicarsi allorché la confisca “diretta” dei medesimi prezzo o profitto non risulti praticabile. Al riguardo si ricorda che per effetto del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la confisca del prezzo o del profitto dei reati tributari “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro” e in caso di “mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

 

Art. 13 - TRUST ESTERI – TITOLARITÀ EFFETTIVA

Estensione delle attività di verifica
È stata introdotta una norma finalizzata ad estendere al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità - già prevista per il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio - di accedere alle informazioni relative alla “titolarità effettiva” di persone giuridiche e trust.

 

Art. 14 - FATTURE ELETTRONICHE – UTILIZZO dei FILE XML

Attraverso l'inserimento del comma 5-bis all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, si prevede la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche (oltre che tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972, cioè la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione), ai fini delle indagini di polizia economico-finanziaria.

Ai fini di cui sopra, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (rego2016042700679) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I file dovranno essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

 

Art. 15 - PRESTAZIONI SANITARIE – FATTURAZIONE ELETTRONICA

Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali - ad esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente - delle fatture ricevute dagli operatori sanitari (art. 10-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

 

Art. 16 - DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA

Farà il suo debutto a partire dai dati 2021 (art. 4, comma 1-bis , D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

 

Art. 16 - REGISTRI IVA – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – MODELLI PRECOMPILATI

È previsto per il secondo semestre 2020 l’avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). 

 

Art. 17 - FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla conseguente iscrizione a ruolo (art. 12-novies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

 

Art. 18 - UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE 

A decorrere dal 1° luglio 2020, la soglia relativa all'uso del contante scenderà da 3mila a 2.000,00 €

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 €

Sanzioni: 

  • 2.000 euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • 1.000 euro, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 63, comma 1-ter , D.Lgs. 231/2007).

 

Artt. 19 e 20 - LOTTERIA degli SCONTRINI – IRPEF

I premi attribuiti nell’ambito della cosiddetta “lotteria degli scontrini” di cui all’art. 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), saranno esenti da imposizione fiscale. Al riguardo, si ricorda che il richiamato art. 1, commi 540 e 542, della richiamata Legge n. 232/2016, prevede che:

  • al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possano partecipare a una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi;
  • per partecipare all'estrazione, i contribuenti devono comunicare, al momento dell'acquisto, il proprio codice fiscale all'esercente;
  • quest'ultimo è invece tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione;
  • al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi della lotteria sia aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

Prevista una sanzione amministrativa da 500 a euro 2.000 per l’esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Art. 21 - PAGAMENTI ELETTRONICI - CERTIFICAZIONI FISCALI 

Attraverso l'inserimento del comma 2-sexies nell'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si prevede che nella piattaforma tecnologica di cui al precedente secondo comma confluiscano ulteriori funzionalità.

In particolare, tale piattaforma potrà essere utilizzata anche per mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati. In sostanza, saranno automatizzati i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

 

 

Art. 22 - COMMISSIONI POS – CREDITO d'IMPOSTA

Nella versione definitiva del decreto, viene introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate. 

  • BENEFICIARI: Esercenti attività di impresa, arte o professioni
  • MISURA del CREDITO d'IMPOSTA: 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari
  • DETERMINAZIONE dell'AGEVOLAZIONE: L'incentivo fiscale in esame è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400mila euro.
  • FRUIZIONE del CREDITO d'IMPOSTA: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (secondo le regole ordinarie) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
  • ADEMPIMENTI: Il credito d'imposta dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

La norma impone alle banche di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
DE MINIMIS

 

Art. 23 - PAGAMENTI TRACCIABILI – ADEMPIMENTI e SANZIONI

Viene introdotto un super-bonus per le spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante e l’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica.

  • Ambito: applicativo dell'obbligo: Nella versione definitiva del decreto si chiarisce che l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di debito e ad almeno una tipologia di carta di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.
  • Sanzioni: Contestualmente, sono previste sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat da parte di commercianti e professionisti, a prescindere dall'importo: la multa – applicabile dal 1° luglio 2020 - sarà di 30 euro, alla quale si dovrà aggiungere una percentuale del 4 per cento sul valore della transazione (art. 15, comma 4-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221). Viene pertanto abrogato l'art. 2, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2014, che limita ai pagamenti di importo superiore a trenta euro l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. 

 

Art. 26 - APPARECCHI da INTRATTENIMENTO

Il decreto contiene una norma che dispone – con effetto dal 10 febbraio 2020 - l’aumento della misura del prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) (c.d. “AWP”) e lettera b) (“VLT”), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

 

Art. 32 - IVA – PRESTAZIONI DIDATTICHE 

L'esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 è limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere. Non viene comunque modificata l’esenzione prevista per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù nonché per la formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale nè gli altri elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla disposizione richiamata.

La modifica dell’art. 10, comma 1 , n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzata ad adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 , ha escluso l’esenzione Iva per le prestazioni didattiche di contenuto specialistico, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci. La norma dispone che sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2020.

 

Art. 32 - IVA – AUTOSCUOLE – ADEMPIMENTI 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le autoscuole saranno tenute ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015.

  • Periodo transitorio: Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino al 30 giugno 2020 i corrispettivi di tali prestazioni potranno essere certificati mediante il rilascio:
    • della ricevuta fiscale (di cui all'art. 8, Legge 10 maggio 1976, n. 249)
    • oppure dello scontrino fiscale (di cui alla Legge 26 gennaio 1983, n. 18).
  • Qualificazione ai fini Iva: Nella versione definitiva del decreto, recependo quanto precisato dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17 ), si afferma che nella nozione di insegnamento scolastico e universitario di cui all’art. 10, comma 1 , n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 non sono comprese le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, le quali sono quindi soggette ad Iva. Le altre categorie di patenti di guida possono rientrare nella nozione di formazione professionale esente da Iva in quanto ordinariamente preordinate all’esercizio di una attività professionale. 

 

Art. 33 - SOSPENSIONE ADEMPIMENTI per EVENTI SISMICI - PROROGA 

Si prevede la proroga del termine di ripresa della riscossione per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018, che ha colpito i Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea della Provincia di Catania, che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019, ai sensi del D.M. 25 gennaio 2019. 

La sospensione riguardava i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con esclusione delle ritenute che dovevano essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

In particolare, si stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020. 

 

Art. 35 - SOCIETÀ di PROGETTO – DEDUCIBILITÀ degli INTERESSI 

Ai sensi dell'art. 96, comma 8, del Tuir, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dai commi precedenti non si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine per i quali è, tra le altre, rispettata la seguente condizione: non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico.

  • Novità introdotta dal decreto-legge: Viene introdotta la possibilità per le società di progetto di effettuare la deduzione integrale degli interessi passivi e degli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dal richiamato art. 96, comma 8, lettera a), del Tuir.
  • Progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine: Si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Modifiche normative: In particolare, si prevede la sostituzione del comma 11 del richiamato art. 96 del Testo Unico. 

 

Art. 36 - FONTI RINNOVABILI – INCENTIVI - TREMONTI AMBIENTE – CUMULO

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DD.MM. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con la “Tremonti-ambiente” - cioè il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da Pmi, previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

Procedura: A tal fine, occorre presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell'Agenzia medesima; versare gli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Giudizi pendenti: Il perfezionamento della definizione comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

 

Art. 37 - ROTTAMAZIONE-TER - RIAPERTURA del TERMINE per il VERSAMENTO della PRIMA RATA

Il decreto prevede lo slittamento al 30 novembre 2019 del termine di versamento della prima o unica rata prevista per i contribuenti che avevano presentato l'istanza di adesione alla rottamazione-ter. L’intervento è finalizzato a evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in esame entro il 30 aprile 2019 (oppure provengono dalla rottamazione-bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale) e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di presentazione della domanda alla data al 31 luglio 2019. Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.

 

Art. 38 - PIATTAFORME MARINE - IMPi

Istituita a decorrere dal 2020 una nuova imposta – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) - in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria, cui saranno assoggettate le piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale (di cui all'art. 2 del Codice della Navigazione).

 

Art. 39 - REATI TRIBUTARI

È previsto un inasprimento delle pene per i reati tributari, con effetto dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge. La responsabilità amministrativa (231) dell'ente viene estesa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000).

 

Art. 41 - FONDO di GARANZIA per le PMI

Vengono stanziati 670 milioni di euro per il 2019, a favore del Fondo di garanzia per le Pmi (di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662/1996).

 

Art. 58 - ACCONTI IRPEF, IRES ed IRAP - MODIFICA QUOTE

Si dispone che per i contribuenti soggetti agli Isa - con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore (il 27 ottobre 2019) - i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap vengano effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Di conseguenza, a regime non si applicherà più l'attuale regola, che prevede l'obbligo di versare il 40 per cento con la prima rata di acconto, e il 60 per cento con la seconda.

Per espressa previsione normativa, sono interessati da questa novità anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir (ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo la norma fa infatti riferimento all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

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