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Approvato il Decreto Crescita: tutti gli incentivi per imprese, investimenti e innovazione

Approvato in data 4 aprile 2019i, con la formula "salvo intese", l'atteso “Decreto Crescita”, contenente importanti misure incentivanti per imprese e professionisti. 

Di segutio una prima sintesi del provvedimento sottoposto all'esame del Governo, le principali novità fiscali, tra cui si evidenziano in modo particolare la conferma del superammortamento, le agevolazioni Ires sugli utili non distribuiti, l'incremento della parte di Imu deducibile dalle imposte dirette, nonché le semplificazioni introdotte in materia di Patent box.

Superammortamento (Art. 1)

Viene reintrodotto il superammortamento, Il superammortamento non era stato confermato dalla legge di Bilancio 2019, nella misura del 130 per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con consegna del bene entro il 30 giugno 2020. La maggiorazione, peraltro, potrà essere utilizzata soltanto per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro. 

Iperammortamento

L'iperammortamento, invece, era stato prorogato dall'art. 1, commi da 60 a 65 , della legge n. 145/2018, seppure con tre aliquote differenziate in funzione dell’entità dell’investimento (170 per cento per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro; 100 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 50 per cento  per gli investimenti di importo tra 10 e 20 milioni di euro).

Mini-IRES – Aliquota ridotta sugli utili reinvestiti (Art. 1-bis)

Viene sopressa la mini-Ires, introdotta dall'art. 1, commi da 28 a 34 , della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Contestualmente si prevede l'introduzione di un'agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda. In particolare, è prevista la riduzione progressiva dell’aliquota Ires sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla loro destinazione specifica, nelle seguenti misure:

  • anno 2019 = 22,5%
  • anno 2020 = 21,5%
  • anno 2021 = 20,5%
  • dall'anno 2022 = 20%

A tal fine la norma precisa quanto segue:

  • l'agevolazione è riconosciuta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto;
  • l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:
    • patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto del conto economico dell'esercizio medesimo, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
    • patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il patrimonio netto del conto economico dell'esercizio stesso.

Deducibilità IMU (Art. 1-ter)

Previsto l'incremento della deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, già aumentato al 40 per cento dall'art. 1, comma 12, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). In particolare, attraverso la modifica dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2011, n. 23, si prevedono le seguenti percentuali di deducibilità: 

  • 2019 = 50,00 %
  • Dal 2020 = 60,00 %

Patent Box (Art. 2)

Si prevede la possibilità di accedere al Patent Box, di cui all'art. 1, commi 37-43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mediante la determinazione diretta del beneficio. La norma dispone inoltre che in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applichi qualora – nel corso della verifica – il contribuente consegni al Fisco la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Seguirà un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta R&S (Art. 3)

Attraverso alcune modifiche apportate all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, il decreto dispone quanto segue:

  • il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023;
  • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, si applicherà un'unica percentuale del 25 per cento (in luogo del regime attuale, che prevede due percentuali a seconda della tipologia di investimento, pari al 25 e al 50 per cento);
  • si applicherà una nuova media di riferimento (triennio 2016-2018 anziché 2012-2014). 

“Rientro dei cervelli” (Art. 4)

Sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa ai cosiddetti “impatriati” (art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) e al regime sul “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

In particolare, per quanto riguarda gli impatriati e i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:

  • passa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
  • si semplificano le condizioni richieste per accedere al regime fiscale di vantaggio;
  • si estendono le agevolazioni anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020;
  • in presenza di determinate condizioni, si introducono ulteriori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta.

Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:

  • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
  • si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Regime forfettario (Art. 5)

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, nonché sui redditi ad essi assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973. Si interviene quindi sul testo dell'art. 1, comma 69 , secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015). 

Le ritenute, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono effettuate a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo.

La materia era stata ampiamente modificata ad opera della legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che ha introdotto la flat tax per le partite Iva con un volume di compensi o ricavi non superiore a 65mila euro annui.

Edilizia (Art. 6)

Fino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che – entro i successivi 10 anni – provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi edifici, nonché alla loro alienazione, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tali agevolazioni non vengono meno in presenza di variazioni volumetriche rispetto al fabbricato preesistente (semprechè la disciplina urbanistica lo consenta).

Sisma-Bonus (Art. 7)

Una norma del decreto estende - nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico “2” e “3” - le agevolazioni previste dall'art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90. Si tratta della possibilità di detrarre il prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96mila euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l’immobile oggetto di successiva alienazione. I benefici previsti dall'art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così estesi agli immobili situati nelle zone classificate a “rischio sismico 2 e 3”. 

La detrazione in esame è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 75,00%, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85,00%, a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Strumenti finanziari convertibili (Art. 8)

Introdotto un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap dei maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali relative agli strumenti finanziari diversi da azioni e titoli similari. Viene così esteso a tutti gli strumenti finanziari in possesso di determinate caratteristiche, il regime di cui all'art. 2, comma 22-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Bonus energia e rischio sismico (Art. 9)

I contribuenti che hanno sostenuto spese per gli interventi di efficienza energetica ed antisismici di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Il fornitore potrà recuperare tale contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo.

Aggregazini di imprese (Art. 10)

Il decreto in esame ripropone il cosiddetto “bonus aggregazione”, che fu introdotto dall’art. 4 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, e, in precedenza, dall'art. 1, commi da 242 a 249, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). La norma dispone, in particolare, che in presenza di determinati requisiti e limitatamente alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, il disavanzo da concambio derivante da operazioni di fusione e di scissione e - in caso di conferimento di azienda ex art. 176 del Tuir - il maggior valore iscritto dalla società conferitaria, vengano riconosciuti fiscalmente a titolo gratuito. In altre parole, in deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, viene disposto il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede delle citate operazioni di aggregazione aziendale.

Di conseguenza:

  • i maggiori ammortamenti saranno deducibili fiscalmente;
  • la norma produrrà effetto anche sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d’imposta. 

L'agevolazione in commento, peraltro, si applicherà esclusivamente ai soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir.

San Marino - Fatturazione elettronica (Art. 11)

L'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche ai rapporti commerciali tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. 

Piattaforme digitali (Art. 12)

Il soggetto passivo che facilita, attraverso un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite (che potrà essere indicato in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita). 

  • Per tale adempimento è prevista la cadenza trimestrale, secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate. 
  • Il primo invio dei dati dovrà essere effettuato nel mese di luglio.

PIR (Art. 13)

Attualmente i Pir (Piani individuali di risparmio) sono tenuti a vincolare almeno il 5 per cento degli investimenti qualificati in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, e un ulteriore 5 per cento in quote o azioni di fondi di venture capital (art. 1, comma 212, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019). Il decreto riduce tale percentuale del 10 per cento all'1,42 per cento per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, per poi aumentarla progressivamente negli anni successivi.

Rottamazione Tributi Locali (Art. 14-bis)

Gli enti territoriali possono prevedere la definizione agevolata (con l'esclusione delle sanzioni) delle proprie entrate, anche tributarie. La norma, in particolare, si applica:

  • a regioni, province, città metropolitane e comuni;
  • ai provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 2000 al 2017, dagli enti di cui sopra o dai concessionari privati della riscossione (di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Distributori di Carburante (Art. 14-ter)

Il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti dall'art. 1, comma 924, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. La norma precisa inoltre che il credito d'imposta spetta con riferimento a tutte le cessioni di carburante effettuate e pagate con moneta elettronica, sia nei confronti di soggetti titolari di partita IVA sia di consumatori finali.

Welfare professionisti (Art. 15)

Una norma del decreto consente agli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di:

  • attuare forme aggiuntive di tutela a sostegno del reddito dei propri iscritti;
  • predisporre misure assistenziali e di welfare;
  • favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro. 

Misure

Tra le finalità indicate dalla norma a favore dei professionisti, si segnalano le seguenti misure: 

  • polizza sanitaria integrativa (a presidio delle malattie e a vantaggio della prevenzione);
  • tutela in presenza di disabilità o eventi di particolare gravità del professionista o dei superstiti che versino in condizioni di bisogno (LTC);
  • ospitalità in case di riposo ed assistenza;
  • tutela per la maternità e genitorialità del professionista;
  • tutela dell’invalidità temporanea all’esercizio della professione, oppure in caso di perdita significativa del reddito per ragioni indipendenti dalla volontà dell’iscritto;
  • sostegno per l’avvio della previdenza complementare;
  • tutela contro i rischi legati all’esercizio della professione (polizza RCP);
  • istituzione di fondi di garanzia per favorire l’accesso al credito del professionista (incremento della tranche junior e del loan-by-loan) e attività di consulenza per l’accesso al credito;
  • misure di sostegno in conto interesse dei mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, del primo studio professionale e della dotazione necessaria all’esercizio professionale;
  • misure di sostegno (come ad esempio i prestiti d’onore) per il completamento degli studi, delle specializzazioni e il conseguimento di master specialistici.

“Nuova Sabatini” (Art. 21)

Cambiano le modalità operative di funzionamento della “Nuova Sabatini”. Il decreto prevede infatti:

  • l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa;
  • la possibilità di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100mila euro.

PMI - Capitalizzazione (Art. 21-bis)

Previsti contributi alle Pmi costituite in forma societaria che avviano processi di ricapitalizzazione da parte dei soci. A tal fine il provvedimento adotta lo schema già utilizzato per la “Nuova Sabatini”.

Marchi storici (Art. 32)

Presso il Ministero dello Sviluppo economico sarà istituito un Fondo per la tutela dei marchi storici, con una dotazione iniziale di 100 milioni. La misura sarà attuata attraverso un apposito decreto ministeriale.

  

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