Circolare Fiscale - 2020 n. 03

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1. Regime forfettario: i requisiti

La legge di Bilancio 2020 ha nuovamente introdotto due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio vi è ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.

La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Possono accedere al regime forfettario per il 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2019):

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
  5. i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
    1. sono in corso rapporti di lavoro o
    2. erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  6. i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.

 

2020

2019

2018

Limite massimo fatturato

65.000 euro

Variabile a seconda del codice ATECO da 25.000 a 50.000 euro.

Cause ostative che precludono l’accesso al regime

(per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una).

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.

n.a.

Nell’anno precedente, spese superiori a 5.000 euro lordi per acquisizione di lavoro quale lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.

n.a.

n.a.

Nell’anno precedente, costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiore a 20.000 euro.

Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

n.a.

Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; questo limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato alla fine dell'esercizio precedente.

Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione.

Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

n.a.

 

 

2. Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa

Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, o altre operazioni simili.

In caso di rottura del registratore il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l’esercente è invece obbligato a:


Sarà altresì necessario adottare una procedura particolare nei confronti dell'Agenzia Entrate. Sono previste "procedure di emergenza" per gestire i seguenti casi:

  1. Assenza di rete: nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia Entrate.
  2. Dispositivo fuori servizio: in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l'esercente, oltre a porre in essere quanto prima indicato, dovrà:
    1. effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come "FUORI SERVIZIO" dalla finestra "Ricerca dispositivo" all'interno della sezione "Corrispettivi".
    2. dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento "manuale" dei dati all'interno della sezione "Corrispettivi", nelle c.d. "Procedure di Emergenza"; occorrerà inserire l'identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l'ammontare delle vendite, l'aliquota iva e la natura.
    3. Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere "IN SERVIZIO".

 

3. Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l'invio massivo delle lettere di compliance

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta notificando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT). In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Con un comunicato del 3 febbraio 2020 l’Agenzia ha tuttavia precisato che tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.

 

4. Pronti i modelli Redditi PF, Enc, SC, SP, Consolidato e Irap 2020

Sono disponibili, con le relative istruzioni, i modelli Redditi Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Consolidato nazionale e mondiale e Irap 2020.

Tra le principali novità di quest'anno si segnalano:

cfr. Pubblicati modelli ed istruzioni Redditi PF, SP, SC e EnC 2020

 

5. Isa: approvati 175 nuovi modelli

Sono stati approvati in via definitiva dall'Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni, 175 nuovi modelli Isa, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Indici sintetici al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Attraverso tali modelli i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e della loro successiva evoluzione. I modelli costituiscono parte integrante del modello Redditi 2020.
Con il medesimo provvedimento sono stati inoltre individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini Isa per il periodo d'imposta 2020 e definite le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

Definite infine le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

 

6. Bollo sulle fatture elettroniche 2020

Con la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio (art. 17, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre:

 

7. Bolli su fatture elettroniche del 4° trim. 2019 deducibili solo nel 2020

I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell’esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare nel Modello Redditi 2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare nel Modello Redditi 2021.

In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR:

 

8. POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni

Già l’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, aveva stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (legge n. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Nel corso dell’iter di conversione del decreto, l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.

Allo stato attuale:

 

9. F24 anche per la registrazione degli atti privati

Con provvedimento direttoriale n. 18379 del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:

In particolare, ci si riferisce a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione).

Non ci sono variazioni per i versamenti, e i relativi codici tributo, riguardanti la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e la registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.

 

10. Termini di Prescrizioni dei crediti previdenziali affidati alla riscossione

Con l’ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020 la Cassazione ha respinto il ricorso dell’esattore sentenziando che, anche dopo la rottamazione-ter, i crediti previdenziali affidati all’Agenzia Entrate - Riscossione si prescrivono in 5 anni e non in 10.

In particolare la Cassazione ha chiarito che l’art. 1, comma 197, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), contempla un termine di prescrizione decennale relativo al «riaffido» da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di «saldo e stralcio» ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità, ma tale termine di prescrizione si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione e non è opponibile anche ai cittadini che non avessero versato regolarmente i contributi.

 

11. Gli “osservati speciali” dalla Guardia di Finanza

Attraverso una complessa attività di profilazione dei contribuenti e di geo-referenziazione dei fenomeni evasivi monitorati sul territorio negli anni 2015-2018, il Nucleo speciale entrate avrebbe ottenuto un quadro dei fenomeni evasivi che mette in evidenza la concentrazione degli stessi per aree geografiche e, quando ciò risulta possibile, anche per macro-categorie economiche di appartenenza.

I settori di intervento presi in considerazione nella costruzione di tale mappa dell’evasione fiscale riguardano:

I risultati indicano la più alta percentuale di rischio nel settore delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi per i quali il rischio di evasione fiscale è risultato pari al 7% circa. Dall’esame degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica è invece emerso un rischio di evasione pari al 5% circa.

Dal punto di vista territoriale le maggiori concentrazioni di soggetti a rischio per questa fattispecie sono state riscontrate nell’Italia nordoccidentale e nell’Italia centrale, con percentuali rispettivamente del 30,5 e del 25,5%: Per le “frodi Iva” invece i risultati indicano nella Lombardia la regione con la maggior concentrazione del rischio (20,69%), seguita poi dal Lazio (16,20%), dalla Campania (13,31%), e dal Veneto (8,72%).
La ripartizione del rischio di frodi Iva nei vari settori di attività evidenziano al primo posto le «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» con una percentuale di rischiosità del 41,06%, seguite dal «Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli» con rischiosità dell’11,58%, mentre al terzo posto troviamo l’attività di «Estrazione di minerali da cave e miniere» la cui percentuale di rischiosità si attesta al 9,85%. Un discorso a parte è riservato alla filiera della distribuzione dei carburanti, oggetto di una specifica attività di contrasto condotta dalla Guardia di finanza nel corso dell’anno 2019 (c.d. Piano straordinario carburanti 2019).

 

12. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per il periodo d’imposta 2020

Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che, pur mantenendo la residenza in Italia, nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono definite ogni anno con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 il D.M. 11 dicembre 2019 del Ministero del lavoro e Politiche sociali, titolato "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all'estero", che ha determinato le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2020 da prendere a base sia per il calcolo delle ritenute fiscali sui citati redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, sia per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della legge n. 398/1987.

Si ricorda che è sempre necessario verificare quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia ed il Paese ospitante.

 

13. Dall’Osservatorio sui bilanci delle Srl della FNC un nuovo Focus sul settore costruzioni

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Focus settoriale dell’Osservatorio sui bilanci 2018 delle Srl dedicato alle imprese del settore Costruzioni.

Il documento, oltre a presentare i risultati relativi ai principali indicatori economici delle Srl del settore, riporta anche elaborazioni di alcuni dati per macroarea territoriale (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) e per regione e ulteriori elaborazioni relative ai 9 comparti produttivi che compongono il settore Costruzioni.

I dati elaborati per il focus delineano una tendenza positiva per l’anno 2018. In particolare, a fronte di un aumento degli addetti del 2,6% (che porta il valore complessivo a poco meno di 400.000 unità), si registra una crescita dei ricavi del 6% (che consente di superare i 65 miliardi totali) e del valore della produzione del 6,5%, che si traducono in un aumento del valore aggiunto del 7%.

14. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Lunedì 17 febbraio 2020

Artigiani e commercianti - Contribuzione

Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito - Periodo contributivo 4° trimestre.

Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS

Modello unificato F24.

Venerdì 28 febbraio 2020

Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - regime forfetario

Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.

Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.

 

Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.

 

Venerdì 28 febbraio 2020

Ecobonus e sismabonus: comunicazione opzione sconto in fattura

Termine comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico per la cessione del credito

Soggetti che sostengono spese per interventi agevolabili ai fini della detrazione sul risparmio energetico (ecobonus) e del contenimento del rischio sismico (sismabonus).

La comunicazione va trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

 

Venerdì 28 febbraio 2020

730 precompilato - Invio dati oneri deducibili o detraibili

Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Università statali e non statali

Agenzie di pompe funebri e attività connesse

Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

 

Sabato 29 febbraio 2020

Conservazione fatture elettroniche

Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2018.

Soggetti titolari di partita IVA che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2018.

Il processo di conservazione, da effettuare entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali, termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Sabato 29 febbraio 2020

Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche

Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.

Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.

Funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

 

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