F24 - regime delle compensazioni dei crediti

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La Manovra 2024 (L. 30 dicembre 2023 n. 213 cfr. Legge di bilancio 2024) intreoduce nuove regole atte a rendere più restrittivo il regime delle compensazioni di crediti in F24. Di seguito elenchiamo le modifiche apportate:

Divieto di compensazione con carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti

Art. 1, comma 94 , lett. b), L. n. 213/2023 - Decorrenza 1* Luglio 2024

La novità modifica l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006 n. 248), introducento il nuovo comma 49-quinquies che prevede il divieto di compensazione (orizzontale) in presenza di carichi di ruolo scaduti. Se sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, la compensazione è vietata anche per l’eccedenza. 

I ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare "imposte erariali e relativi accessori": sono esclusi i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e INAIL. Invece, vi rientrano invece i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, IRAP, IVA, registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali.

Esempio
un contribuente ha carichi di ruolo per 150.000,00 euro e dispone di 170.000,00 euro di crediti compensabili, l’unico modo per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.

N.B.
Non viene modificato l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che già contempla un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, con riferimento ai carichi di ruolo superiori a 1.500,00 euro.

Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di compensazione

Art. 1, comma 94 , lett. a) e comma 95 , L. n. 213/2023 - Decorrenza 1* Luglio 2024

Modifica il comma 49-bis dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006 n. 248) e l’art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (conv. L. 23 giugno 2014 n. 89), estendendo l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per l'invio degli F24 contenenti compensazioni orizzontali. Si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

I versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

E' Abrogata la lett. b) del suddetto art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che prevedeva l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione degli F24 a saldo zero.

Termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL

art. 1, comma 97 , lett. a), L. n. 213/2023 - Decorrenza da stabilire con ulteriori provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL.

In relazione alla compensazione dei crediti INPS e INAIL, oltre all’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, inserendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, viene introdotto anche un termine iniziale per la compensazione di tali crediti.

Si tratta quindi dei crediti contributivi INPS che emergono dal quadro RR del modello REDDITI PF; il termine iniziale per la relativa compensazione diventa quindi quello già previsto in relazione alla compensazione dei crediti per imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive;a differenza di questi ultimi, non è però previsto che la compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale emergono si applichi solo per importi superiori a 5.000,00 euro annui; il nuovo termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS si applica, infatti, indipendentemente dall’ammontare del credito.

Divieto di compensazione, in caso di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cessazione della partita IVA

art. 1, comma 99 , della L. n. 213/2023 - Decorrenza: a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA

Prevede l’estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite IVA di cui all’art. 35 co. 15-bis.2 del DPR 633/7229 anche al caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. Prima, il divieto di compensazione “orizzontale” esisteva nei soli casi di provvedimento di cessazione della partita IVA emesso ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/72 (e non anche del successivo comma 15-bis.1).

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