Credito d'imposta beni strumentali 4.0

Print

Come per il 2022 anche nel 2023, è attiva l’agevolazione consistente nel credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Destinatari

Possono usufruirne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. E' riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Dettagli del beneficio

La fruizione del beneficio spettante è subordinata a:

In ambito di investimenti tecnologicamente avanzati (i cosiddetti 4.0):

  1. per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
    • per il 2022 Il credito d’imposta (con le aliquote 2022) è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione:
      1. 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
      2. 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
      3. 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
    • Dal 2023 al 2025 Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
      1. 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
      2. 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
      3. 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
      4. 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  2.  per i Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'art. 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) 
  3. Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
    • 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
    • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di utilizzazione del bene. 

 

Tags: