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Regime Forfettario - informativa e consegna documenti

Gentile Cliente,
a distanza di pochi anni dalla sua introduzione nel panorama delle possibili scelte fiscali nel nostro scenario tributario, il Regime Forfettario per i redditi delle cosiddette piccole partite iva, rende oggi più evidenti i vantaggi che comporta.
Questo Regime, infatti, applicabile ai soggetti che conseguono ricavi annui inferiori a 85.000 euro, agevola il contribuente sia nello svolgimento di taluni adempimenti formali, che nell’inoltro di dati da fornire all'Agenzia delle Entrate tramite le dichiarazioni fiscali annuali.

Semplificazioni

Infatti, oltre alle minori imposte delle quali beneficia, è possibile usufruire di molteplici semplificazioni di carattere amministrativo, quali:

  • la non obbligatorietà della tenuta dei registri Iva;
  • l’esenzione dalla predisposizione e trasmissione della dichiarazione annuale Iva;
  • l'esenzione dall’assoggettamento alle ritenute di acconto da parte di terzi, così come dalla trattenuta delle medesime verso i terzi;
  • l’esenzione dalla predisposizione e trasmissione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta;
  • la non obbligatorietà della tenuta del libro cespiti ammortizzabili;
  • l’esenzione dalla compilazione dei modelli ISA ordinari;
  • l’esenzione dall’invio della Certificazione Unica.

Tutti i suddetti adempimenti, previsti invece in caso di adesione al Regime Ordinario, comporterebbero maggiori oneri di natura amministrativa a carico del contribuente.

Adempimenti contabili

Sul fronte degli adempimenti contabili è ormai chiaro che in Regime Forfettario, permane il solo obbligo della conservazione delle fatture attive e passive, senza quello di doverle annotare negli appositi registri. Dal 1° luglio 2022, anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, salvo rare eccezioni. Le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente secondo le norme stabilite dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate (CAD). Questo garantisce l’autenticità, l’integrità e la leggibilità dei documenti nel tempo. I clienti che utilizzano il sistema di fatturazione DoceEasy non devono eseguire alcuna operazione manuale: la conservazione a norma di legge è già integrata nel sistema e non comporta costi aggiuntivi, salvo nel caso in cui si voglia nominare un responsabile della conservazione esterno, operazione del tutto facoltativa.

Principio di "inerenza"

Giova ricordare che i beni e servizi acquistati con l’utilizzo della propria partita iva, devono pur sempre essere inerenti all'attività commerciale/professionale svolta e che per essi è necessario chiedere il rilascio delle relative fatture. Infatti, dalle stesse dovranno essere ricavati i dati atti alla determinazione di talune tipologie di costi, da riportare in apposita sezione e rigo della dichiarazione dei redditi.

Nel ricordare che ormai da qualche tempo anche i contribuenti forfettari sono tenuti all’emissione della fattura elettronica, precisiamo che le intervenute modifiche normative, hanno previsto che da quest’anno non siano più inviate da parte dei sostituti d’imposta ai contribuenti in regime Forfettario, le Certificazioni Uniche degli incassi da questi ultimi percepiti.

Pertanto, in vista della prossima dichiarazione dei redditi e per adempiere agli obblighi informativi previsti dalla stessa, specificatamente per i contribuenti in regime forfettario, provvederemo ad un preciso controllo di quanto ciascun contribuente ha incassato nell’anno solare 2024 in relazione alle fatture emesse in detto anno e/o in quello precedente. In quest’ultimo caso, infatti, le fatture emesse nel 2023 ma incassate nel 2024, costituiscono reddito imponibile di quest’ultimo. Come per contro le fatture emesse nel 2024 ma incassate nel 2025, costituiranno reddito imponibile di quest’ultimo e non nel 2024.

Trasmissione dei dati a questo studio

Per procedere a quanto sopra Le chiediamo cortesemente di trasmetterci quanto segue:

  • l’elenco delle fatture incassate nel corso dell'anno 2024, a prescindere dall’anno di emissione delle relative fatture o dall’anno di svolgimento del servizio/cessione oggetto della fattura,
  • gli eventuali altri incassi relativi ad altre diverse tipologie di reddito (es. locazioni o altro), percepiti al di fuori della propria attività inerente il regime forfettario.

Da parte nostra provvederemo ad un opportuno riscontro con i dati fiscali delle fatturazioni attive e passive, contenuti presso il Vostro cassetto fiscale.

I dati sopra richiesti rivestono particolare importanza per determinare correttamente il reddito imponibile (da indicare nel quadro LM) della dichiarazione dei redditi 2025, per verificare quindi il rispetto delle soglie di ricavi o compensi previste dalla normativa (85.000 euro e 100.000 euro), così da poter valutare l'eventuale fuoriuscita dal regime forfettario in caso di superamento dei limiti suddetti.
Le ricordiamo che il superamento della soglia di 100.000 euro comporterebbe l'immediata uscita dal regime forfettario già con effetto dall'anno in corso, mentre il superamento della soglia di 85.000 euro determinerebbe la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo.


Potete inviare i suddetti dati entro il giorno 9 giugno 2025 via email all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (o alla mail del vostro referente di studio)

La ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

 

 

 

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