Circolare Fiscale - 2022 n. 02

Print

Contents[Hide]

1. Modello AES

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che siano inviate all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Tale comunicazione deve avvenire in via telematica con la presentazione del modello EAS.
Soggetti Esonerati
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

EAS Semplificato
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

Modalità di presentazione
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

2. Decreto Energia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è entrato in vigore, il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Le risorse stanziate sono superiori a 7 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra le altre cose:

3. Compensazione orizzontale del credito IVA 2021

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 (o che la presenteranno entro il 2/05 p.v. ) hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2021, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).

4. Operazioni OSS/IOSS e compilazione del file XML FatturaPA

Sul sito dell’ AssoSoftware è stato pubblicato un aggiornamento dell'8 marzo, con chiarimenti su dubbi interpretativi in tema fatturazione elettronica e operazioni OSS/IOSS.
In particolare, e stato chiesto come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica e se, queste operazioni:

In merito alla compilazione della Fattura elettronica, ad esempio, il suggerimento dell'Associazione è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l'art.74-sexies del D.P.R. n. 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).

In alternativa, per quanto concerne l'IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l'Iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.

5. Registro degli operatori in criptovalute

L'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato che, entro il 18 maggio 2022, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Pertanto, alla data di apertura del Registro:

Entro 15 giorni l’OAM provvederà a verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata concedendo o meno l’iscrizione al registro.

Tags: , , , ,