Circolare Fiscale - 2020 n. 01

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1. Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986). Tali limitazioni, inoltre, non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

2. La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

3. Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

4. In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. Novità fiscali 2020 d'interesse nella gestione del rapporto di lavoro

 

5. Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24

L'Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione, precisando che l'obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.
In particolare:

  1. le compensazioni di crediti d'imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
  2. l'obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. Resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici.

Al riguardo si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019:

In allegato alla Risoluzione è pubblicato l’elenco dei codici tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

 

6. Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale, che per l’anno 2019 era stato fissato allo 0,8%, diminuirà allo 0,05%, come stabilito con il D.M. 12 dicembre 2019.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

Con il decreto 20 dicembre 2019 sono stati inoltre stabiliti i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, calcolati al saggio di interesse dello 0,05% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020.

di seguito la tabella con I nuovi coefficienti:

Età del beneficiario
(anni compiuti)

Coefficiente

da 0 a 20

1900,00

da 21 a 30

1800,00

da 31 a 40

1700,00

da 41 a 45

1600,00

da 46 a 50

1500,00

da 51 a 53

1400,00

da 54 a 56

1300,00

da 57 a 60

1200,00

da 61 a 63

1100,00

da 64 a 66

1000,00

da 67 a 69

900,00

da 70 a 72

800,00

da 73 a 75

700,00

da 76 a 78

600,00

da 79 a 82

500,00

da 83 a 86

400,00

da 87 a 92

300,00

da 93 a 99

200,00

 

7. Le novità del decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Il provvedimento prevede, tra l’altro:

 

8. Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2019, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 26 marzo 2020).

 

9. Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini

Con Provvedimento del 30 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, è intervenuta a modifica delle disposizioni dettate con il precedente Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701, concedendo più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, quindi, scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri.

Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. “Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021.
Il Provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con Iva trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

10. Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (Circolare 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione

Fattispecie

Norma IVA

Per importi > euro 77,47

Imponibili

Aliquota zero

Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Imponibili

Altre aliquote

 

Non soggetto a bollo

Esenti

 

Art. 10 D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Non imponibili

Esportazioni e servizi internazionali

Art. 8, 8bis e 9 D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Cessioni intraUE

Art. 41, 42 e 58 D.L. n. 331/1993

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Esportatori abituali

Art. 8 lett. c) D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Non imponibili

Altre assimilate

Art. 72 D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Reverse charge

 

Art. 17, commi 5 e 6, e art. 17ter D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Reverse charge

 

Art. 46 D.L. n. 331/1993

Non soggetto a bollo

Fuori campo IVA

 

Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Fuori campo IVA

Regime minimi

 

Imposta di bollo euro 2,00

Fuori campo IVA

Regime forfettario

 

Imposta di bollo euro 2,00

Fuori campo IVA

Compenso occasionale

 

Imposta di bollo euro 2,00

 

11. Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.


Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:

Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.

 Attenzione
in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore sia per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.

La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione.

Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2019:

 

Anno

Dichiarazione presentata

Dichiarazione omessa

Denuncia penale

Ipotesi generale

Regime premiale (S.S.)

Ipotesi generale

Dichiarazione omessa

2007

31.12.2012

 

31.12.2013

31.12.2016

31.12.2018

2008

31.12.2013

 

31.12.2014

02.01.2018

02.01.2019

2009

31.12.2014

 

31.12.2016

31.12.2018

31.12.2020

2010

31.12.2016

 

31.12.2016

31.12.2019

31.12.2021

2011

31.12.2016

31.12.2015

02.01.2018

31.12.2020

31.12.2022

2012

02.01.2018

31.12.2016

31.12.2018

31.12.2021

31.12.2023

2013

31.12.2018

02.01.2018

31.12.2019

31.12.2022

31.12.2024

2014

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2020

31.12.2023

31.12.2025

2015

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2021

31.12.2023

31.12.2026

Il regime premiale (S.S.) si riferisce al regime premiale legato agli studi di settore e disposto dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011.

 

 

12. Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

13. Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994 e art. 12 octies D.L. 34/2019
Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati dovevano risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal D.L n. 34/2019 (Decreto Crescita), all'art. 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell'Agenzia Entrate.
D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta, ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

 

14. Bonus gasolio: pronto il software per il quarto trimestre 2019

È disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2019.
La relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.
La dichiarazione dev'essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Hanno diritto all'agevolazione:

 

15. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Venerdì 31 gennaio 2020

Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria

Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2019 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo.

Professionisti/operatori sanitari

Telematica

Venerdì 31 gennaio 2020

730 precompilato – Opposizione spese sanitarie

Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).

Online

Presentazione Modello all’Agenzia Entrate

Venerdì 31 gennaio 2020

Redditi di terreni – Denuncia variazioni

Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni.

Titolari di redditi di terreni.

 

Procedura Docfa.

Venerdì 31 gennaio 2020

Bonus autotrasportatori

Presentazione della dichiarazione per il bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019.

Esercenti attività di autotrasporto possono

Online

Presentazione Modello all’Agenzia Dogane

 

 

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