Circolare Clienti Lavoro - Anno 2019 n. 4

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1. Pubblicata in GU la legge di conversione del cd. decreto sblocca cantieri

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140 la Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Di seguito, alcune novità in tema di contratti pubblici:

 

2. Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto “Crescita”

In Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

Di seguito, le novità più rilevanti in ambito lavoristico introdotte in sede di conversione del D.L. n. 34/2019:

 

3. Istituito dall'AE il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta del cd. Welfare di comunità


L’Agenzia delle Entrate - con Risoluzione del 18 giugno 2019, n. 60 - ha reso noto d'aver istituito il codice tributo "6902" per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni ex D.Lgs. n. 153/1999, per la promozione del welfare di comunità ex art. 1, comma 201, legge n. 205/2017.

Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio 2018 riconosce alle fondazioni un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.

 

4. L'accesso ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati

L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello n. 204/2019 - ha riepilogato gli elementi distintivi del regime speciale per i lavoratori impatriati, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto “Crescita” (art. 5, comma 1, D.L. n. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019).

Com'è noto, la normativa sul “regime speciale per lavoratori impatriati” è stata emanata al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (l'agevolazione è temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi).

Il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai cittadini dell’Unione europea che:

Tra l’altro il soggetto non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. Considerato che si prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, è stato già ritenuto che la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo.

Il D.L. n. 34/2019 ha novellato la norma istitutiva dell’istituto in commento: tali modifiche trovano applicazione “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal periodo d’imposta 2020.

Al riguardo, si dispone che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

La ratio della norma è volta a valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE, la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, e pertanto, la stessa può trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già nel 2019.

 

5. I chiarimenti INPS sul rapporto fra l’assegno straordinario e la domanda per quota 100

L’INPS - con Messaggio n. 2251/2019 - ha ricordato che le prestazioni dei Fondi di solidarietà e di accompagnamento alla pensione, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continuano a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il biennio 2021-2022 non prevede incrementi dell’età pensionabile rispetto al biennio precedente, mentre l’incremento della speranza di vita sarà di:

Spetterà, comunque, ad un decreto direttoriale fissare in via definita l’età pensionabile ovvero l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata (tale provvedimento modificherà, pertanto, i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2021 che potranno differire da quelli attualmente previsti).

Il titolare di prestazione di accompagnamento alla pensione ex lege n. 92/2012 (ovvero, di assegno straordinario ex D.Lgs. n. 148/2015) può, avendone i prescritti requisiti, anticipare la scadenza della predetta prestazione presentando domanda di pensione anticipata quota 100, anche se la domanda di prestazione di accompagnamento o di assegno straordinario era finalizzata alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia.
Analogamente, il titolare di assegno straordinario o di prestazione ex art. 4, legge n. 92/2012, può inoltrare la domanda di pensione anticipata ordinaria chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata, ex D.L. n. 4/2019.

 

6. Imprese trasferite in procedure concorsuali non liquidatorie ed esigibilità del TFR: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS - con Messaggio n. 2272/2019 - ha precisato che in caso di trasferimento di aziende poste in amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa, nonché di aziende per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo, il TFR maturato dal lavoratore nei confronti del cedente deve considerarsi esigibile al momento del trasferimento.

L'Istituto ha, poi, ribadito che - in ipotesi di trasferimento di azienda cedente in bonis - il Fondo di garanzia può intervenire per l'intero importo maturato ma soltanto in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario, anche ove il lavoratore abbia rinunciato a tale solidarietà con accordo privato.

Nel caso di affitto dell’azienda del fallito, invece, il TFR può essere considerato esigibile al momento del trasferimento (non più alla scadenza dell'affitto).

Infine, in caso di fallimento di una delle parti (cedente o cessionario) nel corso dell'esecuzione di un contratto di affitto d'azienda stipulato quando le imprese erano in bonis, l'INPS ha ricordato che la legge fallimentare dispone che, non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, quest'ultimo prosegue, salva la possibilità di recedere entro 60 giorni.
Pertanto, non verificandosi l’automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, le domande di liquidazione del Tfr non sono accoglibili.

Inoltre, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dal Codice della crisi d'impresa, l'eventuale retrocessione dell'azienda al fallimento non comporta l'assunzione dei debiti maturati durante l'affitto.

  

 

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