Circolare Clienti - 2019 n. 03

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1.  Proroga Comunicazioni IVA 2019

Il 27 febbraio 2019 il Ministero delle Finanze ha ufficializzate le proroghe per le Comunicazioni Iva in scadenza a fine febbraio.

Nello specifico, i nuovi termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono i seguenti:

Slittano inoltre al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile, a titolo di interessi, i versamenti dell’IVA per i soggetti che facilitano le vendite a distanza su piattaforme elettroniche di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e, sempre per i medesimi soggetti, al 31 maggio 2019 le Comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.

 

2.  Dal 1° marzo gli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e l’ecotassa

Dal 1° marzo scorso è possibile accedere agli incentivi, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti.

In particolare:

È inoltre prevista una detrazione fiscale del 50%, su un ammontare massimo di 3 mila euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un’imposta (ecotassa) parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

I primi chiarimenti sugli incentivi e sulla nuova ecotassa sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019.

 

3.  Credito d'imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa

Con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, infatti:

4.  Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

Il decreto “Semplificazioni”, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il 7 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019, ha stabilito che le prestazioni sanitarie effettuate verso soggetti privati sono da certificarsi esclusivamente con emissione di fattura analogica, indipendentemente dalla circostanza che ad effettuare le prestazioni siano soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o meno.

Per l’anno 2019, anche gli operatori sanitari non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria - ad esempio i podologi, fisioterapisti, logopedisti - non devono quindi emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019 sul proprio sito.

Il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, diversamente da quanto era stato stabilito, è stato infatti esteso anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Tali operatori sanitari, pertanto, devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

 

5.  Interventi di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con una comunicazione pubblicata sul proprio portale ha informato della proroga al 1° aprile 2019 del termine per la trasmissione dei dati per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986 per le ristrutturazioni edilizie).

La trasmissione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it.

 

6.  Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) 

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

 

7.  Istruzioni e modello per la definizione agevolata delle liti pendenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti:

Le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 119/2018), per le quali l’Agenzia Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare una domanda telematica per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24 (per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento).

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

8.  Indicazione dei “vantaggi economici” ottenuti dalla P.A. 

La legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n.33/2013.

Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

  1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus;
  2. le imprese.

Per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’art. 1, comma 125, prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a 10 mila euro.

Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. L’articolo 1, comma 125, terzo periodo, della legge n. 124/2017 prevede infatti, con decorrenza dall’esercizio 2018, che: 

“Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.

Il successivo comma 127 prevede che: “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

La nuova tassonomia XBRL prevede un nuovo campo specifico per tale indicazione che dovrà essere fornita anche dalle società che redigono il “micro” bilancio ex art. 2435-ter c.c. (sebbene per le stesse non sia previsto l’obbligo di presentazione della Nota integrativa).

In merito il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato la circolare n. 2/2019, con la quale ha precisato:

 

9.  Documentazione contabile per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

A seguito delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) sulla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, il Mise ha pubblicato la circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584, per fornire chiarimenti in merito all’onere di certificazione della documentazione contabile.

Nella circolare, con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, il Mise ha precisato che con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito che:

La circolare precisa inoltre che “in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.

Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile si rinvia anche alle istruzioni già fornite dall’Agenzia Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 e nella successiva circolare n. 13/E del 2017.

 

10.  Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15 agosto 2020) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio scorso - ma prevede anche una serie di effetti anticipati.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Queste nuove norme (modifiche all’art. 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 16 marzo 2019), ma “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data”.

 

11.  La tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali. 

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari): 

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2019 sarà di:

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2019. 

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

12.  Regime forfettario: monocommittenza e presunzione di subordinazione

Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto. 

La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l’altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfetario.

Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.

In particolare sono stati identificati come indici di subordinazione:

Oltre alla giurisprudenza ci sono alcune norme che sono state emanate su questo argomento.

In particolare, il D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha posto la etero-organizzazione quale criterio fondamentale per l’applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato e ha introdotto una nuova presunzione di subordinazione, sostituendo il criterio della monocommittenza.

In particolare, si applica la disciplina dei contratti di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione per i quali:

La presunzione non si applica in caso di:

In caso di controlli, l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro non potrà comunque essere automatica: l’accertamento dovrà sempre essere effettuato da un giudice che valuti in concreto la sussistenza o meno dell’etero-organizzazione.

 

13.  Il nuovo regime di tassazione dei dividendi

Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.

Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. 

A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

In alternativa alla tassazione a titolo d’imposta del 26%, potrà valutarsi anche l’opzione per il regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, che comporta la tassazione degli utili conseguiti direttamente in capo ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società, come accade con le società di persone.

L’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta comporta, di fatto (e in assenza di variazioni fiscali), una tassazione pari al 43,76% sull’utile della società, per effetto della combinazione tra l’aliquota IRES (24%) e l’ulteriore tassazione in capo al singolo socio (26%).

L’applicazione del regime di trasparenza comporta una tassazione che dipende anche dall’ammontare complessivo dei redditi conseguiti dal socio, essendo applicabili le aliquote IRPEF progressive, fino al 43%, nonché le addizionali regionali e comunali.

La scelta tra i due regimi richiede un’attenta valutazione della convenienza tenendo conto dei vantaggi e svantaggi di ciascun regime.

Regime ordinario

I vantaggi del regime ordinario (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta) sono:

Gli svantaggi sono:

Regime di trasparenza

I vantaggi del regime di trasparenza sono:

Gli svantaggi sono:

Nell’esame della convenienza bisogna inoltre tenere conto di altri fattori:

 

  

 

 

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