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Licenziamenti nelle PMI: la Consulta boccia il tetto alle sei mensilità

Con la sentenza n. 118/2025, depositata il 22 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite massimo di 6 (sei) mensilità previsto per il risarcimento da licenziamento illegittimo nelle piccole e medie imprese. La norma -contenuta nell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 (Jobs Act)- è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali perché riduce l’indennizzo a una somma forfetaria, legale e standardizzata, incapace di risarcire adeguatamente il danno effettivamente subito dal lavoratore.

Il contesto normativo

A sollevare la questione è stato il tribunale di Livorno, che ha rimesso alla Consulta la valutazione di legittimità costituzionale del limite previsto per i datori di lavoro che occupano non più di 15 dipendenti per unità produttiva (o 60 in totale in tutte le sedi). La disposizione censurata prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, l’indennizzo spettante non possa superare in ogni caso le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR per ogni anno di servizio.

Le motivazioni della Corte

La Consulta ha riconosciuto che una tutela esclusivamente monetaria è, in linea di principio, compatibile con la Costituzione, come già affermato nella sentenza n. 303/2011. Tuttavia, tale tutela deve essere effettiva e adeguata, tenendo conto del fatto che il licenziamento illegittimo resta un atto illecito (come stabilito anche dalla sentenza n. 194/2018).

Nel caso delle PMI, l’imposizione di un tetto massimo rigido impedisce al giudice di valutare fattori essenziali quali:

  • l’anzianità del lavoratore,
  • la dimensione concreta dell’impresa,
  • il numero effettivo di dipendenti,
  • l’intensità del danno subito.

In questo modo viene negata la possibilità di una "personalizzazione del danno", richiesta dal principio di eguaglianza, poiché si prescinde completamente dalle circostanze individuali del caso.

Nuovo richiamo al Legislatore

La Corte costituzionale ha nuovamente invitato il Parlamento a intervenire sul tema, segnalando che la forza economica del datore di lavoro non può essere determinata unicamente dal numero dei dipendenti. Tra i criteri da considerare vanno inclusi anche indicatori economici rilevanti come il fatturato o il bilancio complessivo dell’azienda.

In sintesi, la sentenza n. 118/2025 segna un punto di svolta nella disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle PMI: il risarcimento non può più essere ingabbiato in limiti standardizzati che non tengano conto del danno effettivo. Una nuova riforma legislativa è ormai necessaria.

 

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