Bonus Natale: i chiarimenti della circolare 22/E/2024

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A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina del bonus Natale 2024, istituito dal D.L. n. 113/2024, da parte del D.L. n. 167/2024 ,Con la circolare n. 22/E del 19/11/2024 l’Agenzia delle entrate espone il rinnovato perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della leggen. 76/2016 ).

La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

 

Il Bonus Natale post D.L. n. 167/2024 - I chiarimenti della C.M. n. 22/E/2024

Nuovi beneficiari

L'articolo 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 novellato prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale così come individuato nella precedente circolare n. 19/2024.

Requisiti reddituali e familiari

Il bonus è, pertanto, erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis , comma 1, lettera a, del decreto Omnibus)
  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-bis , comma 1, lettera b, del decreto Omnibus);
  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis , comma 1, lettera c, del decreto Omnibus).

Dunque, il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato (o unito civilmente), legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Preclusioni

Il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del decreto Omnibus prevede inoltre che l’indennità in argomento «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità». Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, coniugati, uniti civilmente oppure conviventi, entrambi in linea con i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi.

Bonus e AUU

I figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 dell’art. 12 del TUIR restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni perché sostituite dall’Assegno Unico e Universale, AUU.

Esempi

  • Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76/2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
  • La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della legge n. 76/2016) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della legge n. 76/2016).
  • La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.
  • La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).

Dichiarazione sostitutiva al datore di lavoro

Per ottenere il bonus in esame, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 2 del D.L. n. 167/2024, il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il lavoratore quindi comunicherà la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame, dichiarando altresì che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus (vedi preclusioni).

Dichiarazioni già presentate

Per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell’erogazione dell’indennità non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Bonus in dichiarazione dei redditi

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

 

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