Le novità 2022 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

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La legge n. 215 del 17/12/2021, di conversione del D.L. n. 146 del 21/10/2021 ha apportato, nel Capo III, con la seconda parte dell’art.13 (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), diverse ed importanti trasformazioni ad alcuni articoli del Testo Unico in materia di salute e sicurezza. Le modifiche più corpose sono state quelle agli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008, che definiscono ruoli e funzioni del preposto, rafforzandoli entrambi e definendo con maggiore precisione le sanzioni nei confronti di questa figura, qualora ad essi non corrisponda con la dovuta accuratezza.

Sicurezza

Prima di tutto si prevede l’obbligo per il datore di lavoro e per i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Un nuovo ruolo è stato poi affidato ai CCNL, dando loro la possibilità di stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate.

La nuova disciplina precisa ulteriormente che il preposto non possa subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lett. B-bis). Conseguentemente viene riformato l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, che prevede ora che il preposto deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

E ancora: "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate" (nuova lett. F-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs 81/2008, per la non osservanza della quale è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).

Infine, la legge di conversione ha stabilito che "Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto" (art. 26, comma 8-bis, D. Lgs 81/2008, per la cui omissione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).

Formazione

La conversione in legge del D.L. n. 146/2021 è intervenuta anche sulla formazione e sull’addestramento obbligatorio, a cura e spese del datore di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008).
Con la nuova versione della norma, l’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza, prevedendo altresì l’obbligo di tracciare in apposito registro, anche informatizzato, tutti gli interventi di addestramento effettuati (nuovo art. 37, comma 5, D. Lgs 81/2008).

Inoltre, si prevede che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, D. Lgs 81/2008). La pena a carico di chi ometta tale adempimento prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro).

Infine, anche alla luce delle novità ora menzionate si modificano i commi 2 e 7 dello stesso art. 37 del Testo Unico, prevedendo che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale provveda ad accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi attuativi del D. Lgs 81/2008 in materia di formazione, stabilendo la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; nonché le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Con la stessa procedura si dovrà procedere a definire le modalità per far sì che anche il datore di lavoro, oltreché i dirigenti e i preposti, ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

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