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Scadenza TS e accesso diretto ai dati Agenzia Entrate

Dal 1° gennaio 2025, medici, strutture sanitarie, farmacie e altri soggetti obbligati devono inviare le spese sanitarie al Sistema TS entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, anzichè semestralmente. 

Quando nella dichiarazione precompilata vengono modificate spese sanitarie o veterinarie, l’Agenzia delle Entrate può consultare i dati analitici trasmessi al Sistema TS, limitatamente al personale incaricato dei controlli ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973. Potrà pertanto accedere direttamente alle informazioni sulle spese sanitarie e veterinarie dei contribuenti contenute nel Sistema Tessera Sanitaria (TS) nell’ambito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, sia modello 730 sia modello Redditi Persone Fisiche.

Restano esclusi i dati per i quali il contribuente ha esercitato l’opposizione alla trasmissione. E comunque necessario conservare fatture e scontrini per i quali è stata fatta opposizione e quelli delle spese non trasmesse alla precompilata. 

L'Agenia delle Entrate potà visionare i seguenti dati: 

  • codice fiscale del contribuente
  • codice fiscale dell’eventuale familiare a carico
  • dati dell’erogatore
  • dati e tipologia del documento di spesa
  • importo pagamento
  • importi eventuali rimborsi
  • tracciabilità del pagamento (quando richiesto per la detrazione)

 

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