il D.M. 7 agosto 2025 "Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15/09/2025.
Sono sotto posti a controlli gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS compresi gli enti sottoposti a scioglimento volontario o in concordato. Fanno eccezione quelli commisariati e soggetti a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo.
Ambito degli accertamenti
- Sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizionenel RUNTS
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS
- Effettivo perseguimento delle finalità di utilità sociale, solidaristiche e civiche
Modalità di controlli
- Ordinari: si tratta dei i controlli programmati di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 117/2017 e all’art. 21 del D.M. 15 settembre 2020, eseguiti con scadenza triennale su tutti gli ETS. Il termine per il primo controllo decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’ente è stato iscritto al RUNTS.
- Straordinari: si tratta dei controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonché ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalità previste, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Irregolarità
Dai controlli potrebbero emergere 2 tipologie di irregolarità divise tra:
Sanabili: l'Ente sarà invitato a regolarizzare la posizione in un tempo compreso tra 30 e 90 giorni e, in caso di mancata regolarizzazione si passerà a quenne non sanabili.
Non Sanabili: Il soggetto verificatore invierà il verbale via PEC assegnando all’ente un termine di 15 gg per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni; decorso tale termine e valutate le osservazioni ricevute, la pratica sarà inviata al RUNTS con proposta motivata per i provvedimenti successivi.
