Per l’anno 2025, il limite di cui alla lettera d-ter) è elevato a 35.000 euro, come disposto dall’art. 1, comma 12, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) tenendo conto dei seguenti criteri:
- non devono essere inclusi nel calcolo gli arretrati, TFR e altre somme soggette a tassazione separata;
- rilevano, invece, i premi di risultato derivanti da contratti collettivi, assoggettati a imposta sostitutiva del 10%;
Petanto, considerata l’operatività dell’innalzamento del limite, che riguarda "il solo anno 2025" fermo restando che la verifica va fatta sull’anno 2024: chi in tale esercizio 2024 avrà conseguito redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 € ma entro il limite di 35.000 €, potrà optare per il regime forfetario anche per il 2025. Uscirànno dal forfetario a partire dal 2026 coloro i quali nel corrente anno 2025 supererà la soglia di 30.000 € limite indicato dalla previgente normativa ante Legge di Bilancio 2025.
Non sono previsti limiti temporali di operatività della deroga alla causa di esclusione di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-bis) della Legge n. 190/2014 prevista dall’art. 17 della Legge n. 203/2024. Per cui la novità opera anche per i periodi d’imposta successivi al 2025. Tale causa di esclusione riguarda: le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Il citato art. 17 ha previsto, al ricorrere di specifiche condizioni, una deroga all’applicazione della causa di esclusione in favore di persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con il datore di lavoro nei confronti del quale esercitano prevalentemente anche l’attività professionale (contratti misti).
