Concordato Preventivo Biennale - Ulteriori chierimenti FAQ

Print

Gli artt. 2-ter e 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113 inseriti in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143, introducono due misure:

Si faccia altresi' riferimento ai nostri precedetni articoli  Concordato Preventivo Biennale  e   Concordato Preventivo Biennale - circolare 18/E AdE

Con le risposte alle FAQ vengono inoltre forniti ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale diffusi l’8.10.2024 dall’Agenzia delle Entrate:

Le caratteristiche fondamentali di queste innovazioni sono presentate qui di seguito.

L’art. 21 del Dlgs. 472/97 Individua le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

Le sanzioni accessorie si applicano, in linea generale, quando è irrogata una sanzione amministrativa in materia di imposte dirette e IVA superiore a 50.000,00 euro, per un periodo da 3 a 6 mesi; la durata può essere elevata fino a 12 mesi se la sanzione irrogata è superiore a 100.000,00 euro.
Per effetto dell’art. 2-ter del DL 113/2024 convertito, le citate soglie vengono tuttavia dimezzate in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale nei confronti dei contribuenti che, in relazione ai medesimi periodi d’imposta:

Tale misura ha carattere generale (cioè vale sia per i soggetti ISA che per i contribuenti forfetari che soddisfano le condizioni di accesso al concordato preventivo), e non è limitata al concordato preventivo biennale 2024-2025. di seguito tabella riassuntiva:

Sanzione accessoria

Soglia
sanzione principale

Soglia sanzione principale con mancata adesione/
decadenza dal CPB

Interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati

50.000,00 euro
(sanzione accessoria
da 3 a 6 mesi)

segue



100.000,00 euro
(sanzione accessoria fino a 12 mesi)

25.000,00 euro
(sanzione accessoria
da 3 a 6 mesi)

segue



50.000,00 euro
(sanzione accessoria fino a 12 mesi)

Interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture

Interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione

Sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa

Le soglie sono altresì dimezzate:

Regime del ravvedimento

L’art. 2-quater del DL 113/2024 convertito introduce un “regime di ravvedimento” applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.
In particolare, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva saranno inibite:

Ambito soggettivo
Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:

Base imponibile

La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato al 9.10.2024 in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come da tabella che segue:

Punteggio ISA

Coefficiente di incremento del reddito

10

5%

Pari o superiore a 8 e inferiore a 10

10%

Pari o superiore a 6 e inferiore a 8

20%

Pari o superiore a 4 e inferiore a 6

30%

Pari o superiore a 3 e inferiore a 4

40%

Inferiore a 3

50%

 

Aliquote imposta
Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai seguenti criteri:

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali

Punteggio ISA

Periodo d’imposta

Aliquota

Pari o superiore a 8

2018, 2019 e 2022

10%

2020 e 2021

7%

Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8

2018, 2019 e 2022

12%

2020 e 2021

8,4%

Inferiore a 6

2018, 2019 e 2022

15%

2020 e 2021

10,5%

 

Imposta sostitutiva dell’IRAP

Punteggio ISA

Periodo d’imposta

Aliquota

Qualsiasi

2018, 2019 e 2022

3,9%

2020 e 2021

2,73%

 

Le aliquote ridotte per i periodi d’imposta 2020 e 2021 tengono conto degli effetti della pandemia da COVID-19.

Importo minimo

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

Termini di versamento

L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:

 Nota Bene
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Atti che inibiscono il perfezionamento della sanatoria

Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:


Cause di decadenza

La protezione dagli accertamenti di cui agli artt. 39 del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 viene meno nel caso in cui:

Proroga dei termini di accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento

I termini per l’accertamento sono prorogati al 31/12/2027 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

La proroga dei termini per l’accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l’applicazione del regime del ravvedimento; di seguito una tabella riassuntiva: 

Periodo d’imposta

Termine originario

Termine prorogato
per adesione al regime
del ravvedimento

2018

31.12.2024

31.12.2027

2019

31.12.2025

(31.12.2024 in caso di regime premiale ISA)

2020

31.12.2026

(31.12.2025 in caso di regime premiale ISA)

2021

31.12.2027

(31.12.2026 in caso di regime premiale ISA)

 

Proroga dei termini per l’accertamento in caso di adesione al concordato

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento).

Periodo d’imposta

Termine originario

Termine prorogato per adesione al concordato

2015

31.12.2024

(termine raddoppiato in caso di violazioni
penali)

31.12.2025

2018

31.12.2024

2019

31.12.2024

(solo soggetti che per il 2019 beneficiano
del regime premiale ISA)

Disposizioni attuative

I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno fissati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

F.A.Q. - ulteriori chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcune FAQ dell’8.10.2024, ha diffuso ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale. Tra i vari aspetti affrontati, si segnalano i seguenti:

Contact form

 

 

 

Tags: