Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività

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A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo o, alternativamente, ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFE.

Importo dovuto

Entrambe le imposte adottano un'aliquota nella misura proporzionale del 0,2% annuo del valore detenuto.

L'imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

L'ambito oggettivo di applicazione di tali imposte è costituito dalle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ex lett. c-sexies) del c. 1 dell'art. 67 del TUIR. La circolare n. 30/2023 chiarisce che non vi rientrano gli strumenti finanziari digitali di cui al DL 25/2023.

Nota Bene
Si precisa che tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti (es. Binance, Coinbase, Kraken, eToro etc..) o archiviate su chiavi USB (es. Ledger Nano), personal computer (es. MyEtherWallet) e smartphone (es. Metamask).

In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l'imposta di bollo, si applica l'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.

Base imponibile

La base imponibile è costituita dal valore delle "criptoattività" al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange (es. Coinbase, Binance, etc.) dove è avvenuto l’acquisto della stessa o se non disponibile, da analoga piattaforma dove le stesse criptoattività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato; se non disponibile, va fatto riferimento al costo d’acquisto delle cripto-attività. Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale scontata sulle stesse cripto versata a titolo definitivo nello Stato estero in modo del tutto analogo a quanto previsto per l’IVAFE.

Come si versa

Con la risoluzione n. 10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, con F24, gli acconti dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-attività. Sono pertanto istituituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare per il versamento con F24:

La risoluzione rinomina inoltre il precedente codice 1727, in modo da renderlo utilizzabile per il pagamento con F4 del saldo dell’imposta sostitutiva sulle criptoattività:

 

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