A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo o, alternativamente, ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFE.
Importo dovuto
Entrambe le imposte adottano un'aliquota nella misura proporzionale del 0,2% annuo del valore detenuto.
L'imposta sul valore delle cripto-attività che adotta le regole dell'IVAFE è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
L'ambito oggettivo di applicazione di tali imposte è costituito dalle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ex lett. c-sexies) del c. 1 dell'art. 67 del TUIR. La circolare n. 30/2023 chiarisce che non vi rientrano gli strumenti finanziari digitali di cui al DL 25/2023.
Nota Bene
Si precisa che tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti (es. Binance, Coinbase, Kraken, eToro etc..) o archiviate su chiavi USB (es. Ledger Nano), personal computer (es. MyEtherWallet) e smartphone (es. Metamask).In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l'imposta di bollo, si applica l'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle stesse e del luogo in cui sono detenute.
Base imponibile
La base imponibile è costituita dal valore delle "criptoattività" al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange (es. Coinbase, Binance, etc.) dove è avvenuto l’acquisto della stessa o se non disponibile, da analoga piattaforma dove le stesse criptoattività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato; se non disponibile, va fatto riferimento al costo d’acquisto delle cripto-attività. Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale scontata sulle stesse cripto versata a titolo definitivo nello Stato estero in modo del tutto analogo a quanto previsto per l’IVAFE.
Come si versa
Con la risoluzione n. 10/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, con F24, gli acconti dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-attività. Sono pertanto istituituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare per il versamento con F24:
- cod. 1728 - "Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- cod. 1729 - "Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
La risoluzione rinomina inoltre il precedente codice 1727, in modo da renderlo utilizzabile per il pagamento con F4 del saldo dell’imposta sostitutiva sulle criptoattività:
- cod. 1727 - "Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
