Forfettari: Fattura elettronica dal 1° gennaio 2024

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E' terminato il 31/12/2023 il "regime transitorio" per l'utilizzo dela fattura cartacea per i soggetti che rientrano nel regime forfettario pertanto, dal 1° gennaio, anche tali soggetti sono obbligati ad emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive effettuate.

Lo studio mette a disposizione dei propri clienti il software "Doceasy" per la compilazione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche. 

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. 
Il regime forfetario adesso prevede una soglia di ricavi o compensi non superiore a 85.000 € (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/E/2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti.
È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita "immediata" dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100.000 € di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.
In particolare, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 € , ma inferiore ai 100.000 € si rimane all’interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’IVA non detratta (art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

Con riguardo alle imposte dirette (irpef), il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza IVA prima del suddetto incasso.

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