Acconto IVA: scadenza 27 dicembre 2021

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Lunedì 27 dicembre p.v. sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2021 di cui all'art. 6 L. 405/90

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2020 con un debito IVA.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

L'acconto è dovuto anche per le procedure concorsuali e pertanto i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA eventualmente dovuto dalle imprese fallite.

Versamento

Il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2021 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2021 (nel caso dei contribuenti trimestrali). È ammesso il pagamento mediante compensazione con crediti per altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

Modalità di calcolo

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  1. storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2021 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2020, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    • il contribuente mensile nel 2020 diventato trimestrale nel 2021 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2020;
    • il contribuente trimestrale nel 2020 diventato mensile nel 2021 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2020 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
  2. analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2021. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
    • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
    • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  3. previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

Sanzioni

Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) la circolare n. 27/E del 2017 ha chiarito che devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.

Sanzioni

L’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Il contribuente non è punibile ai sensi dell’art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

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