Stralcio delle cartelle fino a 5.000 €

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Il "Decreto Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha introdotto all'art. 4 la possibilità di accedere ad una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all’agente della riscossione, consistente nell’annullamento, in presenza di particolari condizioni, dei debiti fino a 5.000,00 €.

La Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021 fornisce i relativi chiarimenti ed indicazioni e, oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, l’Agenzia spiega i criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000,00 € riferito al 2019, superato il quale il contribuente non può rientrare nello stralcio.

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Tipologia di Debiti

Il Decreto prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) risultavano di importo residuo non superiore a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Il limite di 5.000 euro è determinatoin in relazione agli importi dei "singoli carichi" contenuti nella stessa e non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento. La disposizione è valida per tutti i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi ed elencati al comma 9 dell’art. 4 del D.L. n. 41 del 2021.

Riguardo al tempo, l'agevolazione fa riferimento a debiti di importo "residuo" alla data del 23 marzo 2021, pertanto rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.

 Nota Bene
Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data di affidamento del carico all’agente della riscossione.

Beneficiari dello stralcio

I debiti oggetto di stralcio devono riferirsi:

Nel caso di debiti in coobbligazione l’annullamento non opera se almeno uno degli obbligati risulta con un reddito superiore al limite stabilito per lo Stralcio.

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Procedura per l’annullamento

L’Agenzia Entrate Riscossione ha trasmesso all’Agenzia Entrate un elenco dei possibili beneficiari dell’agevolazione, ossia dei soggetti che godono dei requisiti oggettivi sopra descritti. L’Agenzia Entrate individua quindi i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali e comunica alla Riscossione i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti e per i quali quindi non si procederà all’annullamento. 

 Nota Bene
Successivamente l’annullamento dei debiti avverrà automaticamente in data 31 ottobre 2021.

L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione o tramite questo studio in qualità di intermediario.

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