Le novità del modello 770/2021

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Il modello 770/21, per l'anno d'imposta 2020, è stato approvato con il Provvedimento n. 13090 del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2021 e deve essere utilizzato per comunicare:

Nonchè utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, e che sono tenuti a comunicare:

Deve altresì essere compilato dagli esercenti attività di intermediazione immobiliare, nonché dai gestori di portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

Scadenza

la Scadenza prevista è il 31 ottobre 2021 il quale, cadendo di domenica fa slittare il termine al 2 novembre 2021

Soggetti obbligati (sostituti)

Il modello deve essere presentato dai sostituti d’imposta che, nel periodo d’imposta 2020, hanno corrisposto:

Vi rientrano, altresì:

nonchè le persone fisiche che:

Modalità di presentazione

Il modello 770/21 può essere inviato esclusivamente per via telematica:

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Può essere inviato sia in maniera unificata che separata come segue:

In caso di presentazione in modalità separata, dovrà essere barrata, nel frontespizio, alla sezione “Redazione della dichiarazione” in “Gestione separata” la corrispondente casella relativa alla tipologia di ritenuta (dipendente, autonomo, capitali, locazioni e altre ritenute).

Le novità

Quadro ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, composto di quattro sezioni, vanno indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

Nella prima sezione del quadro, denominata "Erario", occorre indicare:

Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16. 

Infatti, l’art. 63 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto un premio pari a 100,00 € per i lavoratori dipendenti che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (cd. smart working) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa.

Parallelamente, il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a:

In relazione ad entrambe le erogazioni premiali, l’eventuale ammontare recuperato dal sostituto di imposta in sede di conguaglio in quanto non spettante dovrà essere riversato all’Amministrazione Finanziaria ed esposto tra i versamenti del quadro ST.

La seconda sezione dovrà essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti:

La terza sezione del quadro ST deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi, oltre a tutti i relativi versamenti. Nel rigo ST26 "Dati relativi all’intermediario non residente" occorre indicare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, come segue:

nella quarta sezione del quadro ST "Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate" conterrà i dati relativi a:

Nel Quadro SX - Riepilogo dei crediti e delle compensazioni vanno riportati i dati riepilogativi del credito 2019, derivante dalla precedente dichiarazione e del suo utilizzo in compensazione esterna entro la data di presentazione di questa dichiarazione, nonché dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2020 e del loro utilizzo in compensazione esterna, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Tali crediti va indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio. Pertanto, il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto degli eventuali riversamenti. Da quest'anno è obbligatorio indicare l’eventuale credito riconosciuto al sostituto di imposta a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a titolo di acconto. 

Nel Quadro SY vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e i dati relativi alle somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale. 

Nel quadro SK "Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie" vanno indicati:

 

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