Nuove regole per le comunicazioni al sistema Tessera Sanitaria TS

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A seguito delle novità introdotto dal D.M. 19/10/2020 gli operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno specificare, in aggiunta ai dati già sin'ora inviati, anche le modalità di pagamento utilizzate dal contribuente tranne nel caso in cui le spese sostenute non rientrano nell’obbligo di pagamento tracciabile. inoltre, dal 2021 l’invio dei dati avrà cadenza mensile anzichè annuale

 Attenzione
L'invio dei dati al sistema TS diventa mensile e non più annuale. Tale obbligo è finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte del contribuente.

L'adempimento

Entro il 31 gennaio 2021 i soggetti già obbligati al sistema TS dovranno effettuare la comunicazione dei dati delle spese sanitarie (e veterinarie) sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2020 in modalità telematica direttamente dal portale "Sistema TS" o mediante questo studio in qualità di intermediario abilitato. Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sotenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Soggetti interessati

Sono obbligati all'invio mensile dei dati (così come riportati sul documento fiscale emesso dagli stessi):

In pratica

Coloro che inviano i dati di spesa sanitaria al STS, soggetta a tracciabilità, devono specificare la modalità di pagamento scelta dal contribuente.

Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:

Per le spese appena elencate, il pagamento in contanti non esclude la detrazione.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono comunicando anche i seguenti ed ulteriori dati:

Opposizione alla trasmissione dei dati

I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Altri adempimenti 

L’obbligo di invio dei dati al Sistema TS assolve anche ai seguenti obblighi:

  1. Trasmissione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri
    A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS e che esercitano commercio al dettaglio (si pensi alle farmacie, parafarmacie, ecc.), adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i dati al STS tramite registratore telematico. I due adempimenti si uniscono.
  2. Comunicazione dei dati delle fatture
    Per le sole finalità di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, il STS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Fatta eccezione per il codice fiscale dell’assistito.

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