Detrazione IVA fatture di fine anno

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Riteniamo opportuno informare la gentile clientela circa le regole relative alla detrazione IVA sugli acquisti, relativamente alle fatture ricevute a cavallo dell'anno; infatti l’art. 2, D.L. n. 50/2017 ha previsto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi. La detraibilità delle fatture ricevute si esercita entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno. E' possibile procedere alla detrazione IVA di tutte le fatture ricevute (sia cartacee che elettroniche) annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

 

Premessa

Il diritto alla detrazione dell’IVA (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972) sulle fatture di acquisto (e sulle bollette doganali) va esercitato entro la dichiarazione IVA dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Generalmente coincidente con il momento di effettuazione delle operazioni, cioè la consegna o spedizione per le cessioni dei beni e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

 Nota Bene
Affinchè si possa procedere alla detrazione è necessario disporre della fattura che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  1. sostanziale - effettuazione dell’operazione;
  2. formale - possesso della regolare fattura.

L’IVA relativa a fatture esigibile nell’anno 2019 ricevute nell’anno 2020, è detraibile entro la dichiarazione annuale dell’anno di ricevimento della fattura e quindi entro il 30 aprile dell’anno 2021.

 

Fatture elettroniche

A decorrere dal 24 ottobre 2018 (D.L. n. 119/2018, che modifica l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998) risulta possibile procedere alla detrazione IVA di tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione purchè ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972:

 

Note di variazione, split payment e rivalsa IVA

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