L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “09”, da utilizzare quale identificativo del soggetto committente, nel modello F24 (rif. Risoluzione 24 dicembre 2019, n. 109/E). Pertanto i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fiscalmente residenti in Italia, che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro a un’impresa, sono tenuti a chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici una copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli:
- 23 e 24 del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- 50, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- 1, comma 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L'affidamento dei lavori deve risultare da un contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati, o comunque un rapporto negoziale caratterizzato dall'utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili; L’impresa appaltatrice o affidataria nonché le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare la copia delle deleghe.
Inoltre il versamento delle ritenute di cui sopra è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione; detti versamenti devono essere effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.