Regime del margine anche per i servizi di accoglienza ai turisti

Print

Con la Risposta all’istanza di interpello 26 luglio 2019, n. 324 , l’Agenzia delle Entrate ha tratto spunto da una richiesta di chiarimenti per fornire un riepilogo della disciplina tributaria relativa alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi, ai buoni-corrispettivo e alle agenzie di viaggi e turismo.

Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, è stato sottolineato quanto segue:

REGIME del MARGINE per le AGENZIE di VIAGGIO: AMBITO APPLICATIVO(1)

Produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni

Regime del margine(3)

Intermediazione in tali servizi

Assistenza e accoglienza ai turisti(2)

Organizzazione di giri turistici

(1) In materia si veda anche la Circolare Agenzia delle Entrate 24 dicembre 1997, n. 328/E.
(2) Art. 9 , Legge 17 maggio 1983, n. 217.
(3) Disciplinato dall’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 30 luglio 1999, n. 340.

 

PRESTAZIONI

DISCIPLINA

Organizzazione di pacchetti turistici, anche tramite mandatari

È possibile determinare la base imponibile Iva:

  • nella differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta(1);

oppure

  • sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le operazioni effettuate da terzi all’interno della Ue e il totale dei costi sostenuti(2).

Il momento impositivo è individuato nell’atto del pagamento integrale del corrispettivo oppure (se precedente) nella data di inizio del viaggio o soggiorno.

È obbligatorio documentare con fattura la prestazione, senza separata indicazione dell'imposta, ma con indicazione dei corrispettivi, sia parziali che totali, delle prestazioni rese nel territorio della Ue e di quelle rese al di fuori di essa, annotando che l’imposta è assolta con le modalità del regime speciale(3).

Qualora le operazioni siano effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo(4) ed essere domiciliata presso lo stesso intermediario, senza consegna al viaggiatore se l'intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente, una fattura o altro documento equipollente. In tal caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario dev’essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura dell'agenzia organizzatrice(5).

Relativamente alle provvigioni corrisposte agli intermediari, le agenzie di viaggio emettono, per conto dei loro mandatari con rappresentanza, una fattura riepilogativa mensile per ciascun intermediario, recante l'ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel mese, distinguendo quelle assoggettate ad Iva, in quanto afferenti ad intermediazioni relative a prestazioni rese nel territorio della Ue, e quelle non imponibili di cui all’art. 9, comma 1, n. 7-bis), del D.P.R. n. 633/1972.

Prestazioni di servizi che non rientrano nella voce precedente, se rese da soggetti diversi ed acquisite nella disponibilità delle agenzie di viaggio prima di una specifica richiesta del viaggiatore

(1) In caso di servizi resi integralmente in ambito Ue.
(2) Per i viaggi effettuati in parte nel territorio dell’Unione europea e in parte al di fuori.
(3) Tale regola incontra alcune eccezioni, come ad esempio l’art. 22, comma 1, n. 6-bis), del D.P.R. n. 633/1972.
(4) Si veda l’art. 74-ter, comma 7 , ultimo periodo, del decreto Iva.
(5) Art. 4, commi 2 e 3, del D.M. n. 340/1999.

 

Tags: ,