Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 29 giugno il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto “Crescita”), convertito con modificazioni in legge n. 58/2019.
Tra le numerose novità, si ricordano:
- la reintroduzione del superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019. La maggiorazione è ammessa anche qualora il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2020 (semprechè entro il 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione). La maggiorazione, peraltro, potrà essere utilizzata soltanto per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro;
- l'incremento della deducibilità dell'Imu dovuta sui beni strumentali, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Tale percentuale era già stata aumentata al 40 per cento dall'art. 1, comma 12, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa di 100 euro;
- la soppressione degli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato;
- la possibilità di accedere al Patent Box mediante la determinazione diretta del beneficio.
La norma dispone inoltre che in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applichi qualora – nel corso della verifica – il contribuente consegni al Fisco la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Seguirà un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.