Le prime novità del "Decreto Rilancio"

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Approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. 13 maggio 2020 già "Decreto Rilancio" che contiene misure a supporto di famiglie, professionisti e imprese indispensabili per la ripresa economica del Paese. Il decreto contiente aproroghe di versamenti e adempimenti fiscali, bonus e indennità di sostegno al reddito, contributi anche a fondo perduto, per l'attività d'impresa. di seguito una breve prima rassegna delle più importanti novità  che, nei prossimi giorni non mancheremo di descrivere singolarmente e nello specifico.

IRAP - Sospensione versamento (Art. 27)

Le imprese con volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non sono tenuti al versamento:

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Sono esclusi: banche e gli altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

 

Indennità 600 € Aprile (Art. 89)

Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27 , 28 e 29 del del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

 

Indennità 1.000 € professionisti (Art. 89)

Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 € a favore dei liberi professionisti:

Procedura per la richiesta

  1. Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti.
  2. Inps: comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione.
  3. Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

 

Indennità 1.000 € CO.CO.CO.  (Art. 89)

Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 €.

 

Indennità autonomi senza P.IVA (Art. 89)

Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 € per i mesi di aprile e maggio, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 23/02/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23/02/2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile

Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Condizioni
I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazione della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni:

 

Indennità Professionisti con Casse Previdenza (Art. 81)

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, di cui all’art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

Viene abrogato l'art. 34 del D.L. n. 23/2020. 

 

Lavoratori Sportivi (Art. 105)

È riconosciuta un’indennità di 600 € (che non concorre alla formazione del reddito) in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

L'indennità, per i periodidi aprile e maggio sarà erogato da "Sport & Salute"; L'indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 

I Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 € possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane. 

 

Contributi a Fondo Perduto (Art. 28)

È prevista la concessione di contributi a fondo perduto esentasse

Soggetti ammessi
Titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, nonché degli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti esclusi
Non possono usufruire del contributo:

Condizioni
Il contributo spetta esclusivamente:

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Misura del contributo
Il contributo è calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019. Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di: 

il contributo è paria :

20% per ricavi/compensi non superiore a 400 mila euro (nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto)

15% per ricavi/compensi non superiore a 1 milione di euro (nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto)

10% per ricavi/compensi non superiore a 5 milione di euro

Attuazione della norma
L'attuazione è affidata ad un apposito provvedimento direttoriale.

 

Credito d'imposta sanificazione per Terzo Settore (Art. 130-ter)

Il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 64 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, viene esteso agli enti del Terzo Settore: a tal fine rileva l’elenco degli enti no profit contenuto nell’art. 4, comma 1 , del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

 

Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro (Art. 130-quater)

Riconosciuto un credito d'imposta del 60% (fino all'importo massimo di 60mila euro) sulle spese - sostenute entro il 31 dicembre 2020 - per:

Possono usufruirne gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché gli enti del Terzo Settore.

 

Patrimoniale PMI (Art. 29)

Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.
L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.

  

Aliquote IVA e ACCISE: Clausola di salvaguardia (Art. 130)

È cancellato il previsto aumento previsto a partire dal 1° gennaio 2021.

 

ACCISE - Sanzioni su ritardi (Art. 137)

Relativamente all’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, non sono previste sanzioni qualora il versamento sia stato effettuato entro il 16 maggio 2020 (anziché entro la scadenza del 16 aprile). (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

 

Ecobonus e Sismabonus (Art. 128)

Ecobonus
È previsto l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo. La medesima aliquota di detrazione spetta anche con riferimento agli interventi indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli precedentemente indicati.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus
È prevista una detrazione pari al 110 per cento da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. È necessario stipulare contestualmente una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Impianti fotovoltaici
La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari
Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

 

Credito d'Imposta adeguamento ambienti di lavoro (Art. 128 bis)

Il decreto introduce un credito d'imposta pari al 60%, per un importo massimo di 80 mila euro, delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Beneficiari

Oggetto degli interventi agevolati

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti; ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021;

è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

 

Detrazioni Fiscali - Trasformazione in Credito d'Imposta - Sconto in Fattura (Art. 128 ter)

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

  1. ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta;
  2. trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

 

Cessione Crediti d'imposta "Anti COVID-19" (Art. 129)

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare - in luogo dell’utilizzo diretto - per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

 

Sospensione dei termini di versamento (Art. 131)

Il decreto dispone un'ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto "Liquidità" (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Pertanto:

Potranno effettuare i pagamenti in unica soluzione a partire dal 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.

Nel dettaglio, viene disposto quanto segue:

tipologia
Tributi e contributi

Sospesi

Periodo di sospensione originario

Rif. normativo

Soggetti destinatari

Prossima Scadenza

Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale

Iva

Contributi previdenziali e assistenziali

Premi per l’assicurazione obbligatoria

Mesi di aprile 2020 e maggio 2020

Art. 18 , D.L. 23/2020

Esercenti attività d'impresa, arte o professione ed enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all’art. 18 , D.L. n. 23/2020

Entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo di giugno 2020).

Ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973

Non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a tali ritenute d'acconto

Art. 19 , D.L. n. 23/2020

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020

È possibile versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020)

Sospensione dei versamenti indicati all'art. 61 , D.L. n. 18/2020

Periodi indicati all'art. 61 , D.L. n. 18/2020

Art. 61 , D.L. n. 18/2020

Contribuenti che operano nei settori indicati all'art. 61 , D.L. n. 18/2020

Il termine è prorogato dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche: il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le stesse modalità di rateizzazione.

Sospensione dei versamenti di cui all'art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020

Periodi indicati all'art. 6, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020

Art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020; D.M. 24 febbraio 2020

Contribuenti di cui all'art. 62, commi 2 e 3 , D.L. n. 18/2020

La ripresa della riscossione passa dal 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.

 

 

Associazioni e Società Sportive (Art. 131)

Prorogato dal 31 maggio al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione di cui all'art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei propri dipendenti (ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R 600/1973). Nei confronti dei medesimi soggetti, per lo stesso periodo sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

 

Reddito di Emergenza "REM" (Art. 87)

Il decreto istituisce il Reddito di emergenza (Rem), disciplinato come segue.

requisiti

BENEFICIARI

Nuclei familiari (1) in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia; (2)
  • valore del reddito familiare, (3) nel mese di aprile, inferiore all’ammontare del beneficio;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare (4) con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro; tale limite è aumentato di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • valore Isee inferiore a 15mila euro.

AMMONTARE

400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, (5) fino a un importo massimo di 800 euro. 

MENSILITÀ

Il Rem è erogato in due quote.

DOMANDA

Dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2020, utilizzando un apposito modello predisposto dall’Inps e secondo le modalità stabilite dal medesimo ente. L'istanza potrà essere presentata anche presso i Caf convenzionati con l'Inps, nonché tramite i patronati.

INCOMPATIBILITÀ

Il Rem non può essere riconosciuto ai nuclei familiari in cui un componente percepisca (o abbia percepito) una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 o 44 del D.L. 18/2020, o sia titolare di pensione (purché non di invalidità) o di un rapporto di lavoro dipendente ovvero sia percettore di reddito di cittadinanza. 

ESCLUSIONI

Non possono accedere al Rem i soggetti:

  • in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. (6)

(1) art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.
(2) Rileva la situazione del componente che presenta la domanda.
(3) Il reddito familiare comprende tutte le componenti di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 e si riferisce ad una data mensilità secondo il principio di cassa.
(4) art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013.
(5) art. 2, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
(6) Se nel nucleo familiare beneficiario vi sono persone nelle situazioni indicate, ai fini del parametro della scala di equivalenza non si tiene conto di tali soggetti.

 

 

IVA su Mascherine e DPI (Art. 130-bis)

Si applica l'aliquota Iva del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A , parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72).

Fino al 31/12/2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

 

Sospensione accertamenti tributari (Art. 168)

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Controlli formali e avvisi bonari
Dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:

Cartelle di pagamento
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

Interessi
Relativamente agli atti di cui sopra, notificati nel 2021, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

 

Credito d'Imposta affitti (Art. 31)

Prevista l'istituzione di un credito d'imposta del 60% del canone mensile di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Soggetti ammessi
Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Affitto di azienda
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Strutture alberghiere
Il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Enti no profit

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Utilizzo del credito d'imposta
Esclusivamente in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può inoltre essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

 

PMI e Start-Up Innovative (Art. 46)

Il decreto prevede disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative attraverso:

La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale "de minimis" (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
l'incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020.

 

Registri IVA precompilati (Art. 153)

Rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, l’avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

 

Semplificazione rimborsi fiscali (Art. 156)

Nei confronti di tutti i contribuenti i rimborsi potranno essere effettuati senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti:

 

Corrispettivi: sanzioni su memorizzazione e trasmissione (Art. 151)

Il decreto-legge in commento dispone l'inapplicabilità fino al 1° gennaio 2021 delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti restano comunque obbligati ad emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 633/72 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019, n. 236086.

 

Sistema Tessera Sanitaria (Art. 151)

Slitta al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale dovrà essere effettuato l'adeguamento dei registratori telematici ai fini della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria (art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015).

 

Lotteria degli scontrini (Art. 152)

Slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l'avvio della lotteria dei corrispettivi (art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Stabilità 2017).

 

Differimento rate "ROTTAMAZIONE-TER" e "SALDO E STRALCIO" (Art. 165)

Attraverso alcune modifiche all'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone:

 

 

Validità Atti della P.A.  (Art. 86)

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), ad eccezione del documento unico di regolarità contributiva, che conserva validità sino al 15 giugno 2020.

La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

 

IMU settore Turistico (Art. 184)

Prevista l'esenzione dalla prima rata Imu, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili:

 

Sospensione TOSAP Imprese di Pubblico Esercizio (Art. 187-bis)

Il decreto prevede l’esonero fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

La norma dispone inoltre che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642/1972.

 

Imposta di Bollo Fatture Elettronche (Art. 154)

L'art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, aveva introdotto una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta. Ora il decreto dispone la proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 dell’applicazione di tale norma.

 

Nuovo limite di compensazione in F24 (Art. 158)

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516 mila euro per ciascun anno solare; dal 2014, tale limite è stato elevato a 700mila euro dall’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Ora, il decreto in esame dispone che a decorrere dal 2020 il predetto limite è elevato da 700mila a 1 milione di euro.

 

TAX CREDIT "Vacanze" (Art. 183)

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive.

 

Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni (Art. 163)

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

 

TAX CREDIT Pubblicità (Art. 188)

Per il solo 2020, è previsto l'innalzamento dal 30 al 50 per cento dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 (successivamente modificato dall’art. 98 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

 

BONUS Edicole (Art. 192)

E' riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per il 2020; per poterne fruire occorre presentare un'istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Sospensione verifiche periodiche misuratori fiscali (Art. 131-bis)

Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali di cui al D.M. 22 marzo 1983.

 

Credito d'imposta per i servizi digitali imprese editrici e periodici di comunicazione (Art. 193)

Per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta del 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, rileva l'art. 109 del Tuir.

  

MOD. 730 - ampliamento platea dei contribuenti (Art. 169-bis)

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, viene ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 dipendenti senza sostituto d’imposta - e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille - ai sensi dell’ del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Ciò al fine di superare le difficoltà che potrebbero verificarsi nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Se dal 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

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