COVID19 - Circolare Agenzia Entrate 9/E chiarimenti

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Pubblichiamo la Circolare 9/E del 13 aprile 2020 dell' Agenzia delle Entrate emessa "al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo momento rese ed aggiornare le stesse alla luce vigente quadro normativo.

A seguito dei quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto, con la presente
circolare, vengono forniti chiarimenti anche sotto forma di risposta ai quesiti. Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti e facilitare la lettura del  documento, oltre alla illustrazione delle misure sopra richiamate vengono formulate risposte ai quesiti pervenuti, suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.

 

Tabella 1 - Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

Tipologia di soggetti

Condizioni

Oggetto della sospensione

Ripresa della riscossione

Esercenti attività d’impresa(12), arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente (1)(5)(6)

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (11)(14)(15)

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato(8);

imposta sul valore aggiunto(16).

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili(2) a decorrere da giugno 2020(10)

Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente (1)(5)(6)

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019(11)(14)(15)

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato(8);

- imposta sul valore aggiunto.

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019

Non previste

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020(16):

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

imposta sul valore aggiunto.

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Enti non commerciali (3), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa(9)(13)

Non previste

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente)(4)(11)(14)(15)

Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020(16)

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato(8);

 

Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

 

Note:
(1) Conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 aprile 2020.
(2) Di pari importo.
(3) Compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non solo: la circolare precisa che la norma si applica a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del Tuir. Pertanto, vi rientrano anche le Onlus, le OdV (organizzazioni di volontariato) e le Aps (associazioni di promozione sociale), semprechè risultino iscritte ai relativi registri.
(4) A prescindere dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente.
(5) Qualora non sussista l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972), si fa riferimento ai ricavi e compensi.
(6) La circolare precisa che per i soggetti che – per l’attività esercitata - certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della citata percentuale dev'essere effettuato sulla somma dei due elementi.
(7) Ex art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
(8) Di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(9) Considerato che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è ancora stato istituito, la norma si applica a tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
(10) Non è ammesso il rimborso di quanto sia già stato eventualmente versato.
(11) La circolare in commento precisa che:

Ad esempio:Ai fini del calcolo del fatturato di marzo 2020 e 2019, devono essere escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019; devono invece essere comprese le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

(12) Comprese le imprese agricole, sia se determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia qualora producano reddito d'impresa commerciale.
(13) La norma si applica anche qualora, oltre all'attività istituzionale, l'ente svolga un’attività commerciale, purché questa sia non prevalente o esclusiva.
(14) Per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente, la verifica della diminuzione del fatturato dev'essere effettuata soltanto con riferimento ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).
(15) Per gli autotrasportatori (che, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, possono annotare le fatture emesse per le prestazioni entro il trimestre solare successivo a quello di emissione), la verifica dev'essere effettuata con riferimento alle fatture e i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.
(16) Sono sospesi anche i versamenti delle due rate del saldo Iva in scadenza in aprile e maggio 2020.

 
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