Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modifiche dallaLegge 20 maggio 2019, n. 41 (cosiddetto “decreto Brexit”). Tale provvedimento contiene alcune misure urgenti per assicurare la sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati e la libertà di soggiorno, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Le nuove norme intendono, tra l'altro, proteggere gli investitori, i depositanti e gli assicurati nel caso in cui non intervenga la ratifica da parte di Londra dell’accordo approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre scorso ed inerente le modalità di recesso dalla Unione.
Per quanto riguarda in particolare le disposizioni di natura tributaria, l’art. 13 del decreto ha statuito che fino al termine del periodo transitorio si continueranno ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea.
Continueranno inoltre ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di Iva ed accise. La compiuta definizione degli aspetti fiscali viene comunque demandata ad uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze di successiva emanazione.
Sulla regolamentazione della Brexit si ricorda che nei mesi scorsi l'Agenzia delle Dogane aveva emanato un documento (vedi allegato) in cui si illustrano alcune implicazioni giuridiche e pratiche, in ambito doganale, del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, fermo restando che al momento non è ancora definito lo scenario definitivo”:
- a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva UK non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari (ai sensi rispettivamente degli articoli 41 e 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Sotto il profilo operativo, per l’acquisto di merci dal Regno Unito i soggetti Iva non saranno più tenuti all’integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK, così come alle vendite di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie; per tali operazioni non sussisterà più neanche l’obbligo - qualora richiesto - di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat;
- relativamente alla normativa doganale - spiega l'Agenzia - rilevano tra l'altro:
- l'obbligo, per tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione europea che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data di recesso, di munirsi del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification);
- l'obbligo per gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito di presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione, da inviare telematicamente all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
- l'obbligo per gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito di presentare una dichiarazione doganale di esportazione, da inviare telematicamente all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.