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Circolare Lavoro anno 2019 n. 5

1. Le istruzioni operative INAIL per la riduzione dei premi e la revisione delle tariffe

L’INAIL, con Circolare n. 21/2019, ha comunicato le misure della riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettante per i settori o le gestioni per le quali il procedimento di revisione delle tariffe NON è stato ancora completato (in tali casi, continua ad applicarsi la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex art. 1, comma 128, legge n. 147/2013).

Per l’anno 2019, la riduzione dei premi deve dunque essere applicata:

  • ai premi speciali dovuti da scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
  • ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
  • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura.

 Ricorda
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2019 è fissata al 15,24% ma con criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.
Invece, per le imprese che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT205.

 Attenzione
La riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per l’anno 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT 20.

 

2. Accordi per l'innovazione: i chiarimenti del MiSE sull'erogazione delle agevolazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico - con Circolare n. 40383/2019, - ha fornito indicazioni in merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni nell’ambito degli Accordi per l’innovazione.

Com'è noto, tali Accordi finanziano i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", quali:

  • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
  • Nanotecnologie;
  • Materiali avanzati;
  • Biotecnologie;
  • Fabbricazione e trasformazione avanzate;
  • Spazio;
  • Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità "Sfide per la società" prevista dal Programma Orizzonte 2020.

Le agevolazioni in commento consistono in:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili;
  • un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili.

L’Accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, ovvero può prevedere che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato. In ogni caso, l’erogazione in anticipazione delle agevolazioni deve essere prevista all’interno dell’Accordo per l’innovazione e può essere effettuata esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

 Ricorda
L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10% delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo.

 

3. Chiarimenti su esodo incentivato con riscatto dell’azienda dei periodi contributivi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad Interpello dell’11 luglio 2019, n. 5 promosso dall’UNISIN (Unità Sindacale FALCRI-SILCEA-SINFUB), in merito alla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ex art. 1, commi 234 e 237, legge n. 232/2016 - ha precisato che "la richiamata disciplina, concernente il ricorso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei dipendenti appartenenti al settore del credito ordinario e del credito cooperativo, intende riconoscere al datore di lavoro la facoltà di attivare la relativa procedura (la cui concreta attuazione trova, tuttavia, nell’accordo collettivo di esodo lo strumento con cui individuare, sulla base di appositi criteri, i lavoratori interessati)".

Il datore di lavoro ha, invece, l'obbligo - una volta completata tale procedura - di eseguire il pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

4. L'accesso ai contributi a fondo perduto con i Voucher innovation manager

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2019, n. 152 è stato pubblicato il Decreto MiSE 7 maggio 2019, recante "Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale".

 Ricorda
L’agevolazione in specie viene declinata in un contributo a fondo perduto introdotto a beneficio di micro imprese e PMI per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0

Possono beneficiare del contributo, a determinate condizioni, anche le reti di imprese, sia che siano costituite sotto forma di rete-contratto, sia che siano costituite nella forma di rete-soggetto.

 

5. Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga: le precisazioni dell'INPS

L'INPS - con Circolare del 12 luglio 2019, n. 101 - ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, ex art. 26-ter, comma 2, D.L. n. 4/2019, in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi, ex art. 1, comma 145, legge n. 205/2017, chiarendo gli aspetti inerenti la possibilità di autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga per un periodo massimo di 12 mesi.

L’autorizzazione viene rilasciata dalle Regioni e Province autonome, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.

I trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi, sottoscritti dalle parti, integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. La Regione e la Provincia autonoma devono dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.

 

6. Chiarimenti operativi sulla gestione della cassa integrazione guadagni in deroga

L'INPS – con Circolare del 12 luglio 2019, n. 101 - ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, ex art. 26-ter, comma 2, D.L. n. 4/2019, in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi, ex art. 1, comma 145, legge n. 205/2017.

Con il provvedimento in specie, l’Istituto ha precisato i comportamenti che devono essere messi in atto dalle Regioni e dalle Province autonome per dare attuazione a detta disposizione.
Al riguardo, le stesse dovranno trasmettere i provvedimenti di concessione di cui al citato art. 26-ter, comma 2, esclusivamente tramite il sistema “SIP”.

A tal fine le medesime dovranno utilizzare, come numero decreto, il numero convenzionale “33419” istituito, e, come data, la data convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”.

 

 

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