News

Circolare Clienti - 2019 n. 06

Contents[Hide]
  

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA   primo trimestre 2019 ed esterometro di aprile

Scade il 31 maggio 2019 il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al I trimestre 2019. Medesima scadenza è prevista per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019 (esterometro).

La comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato. 

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

La comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro), relative al mese di aprile 2019, è facoltativa solo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018.

Anche l’esterometro deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

 

Le regole per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA)

In data 10 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento direttoriale n. 126200 con il quale, in attuazione dell'art. 9-bis, commi 12 e 17, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge n. 96/2017, ha stabilito le regole per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA), disciplinando, per il periodo d’imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.

Sono stati definiti, in particolare, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge, in particolare:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    • 50mila euro annui relativamente all’Iva;
    • 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  • inapplicabilità della disciplina sulle società non operative;
  • esclusione dell'accertamento induttivo;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti

In merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti, il Provvedimento ha disposto che sia subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d'imposta 2019;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno d'imposta 2020;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.

L’utilizzo (anche se solo parzialmente) dell'esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50mila euro.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva

Anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva è subordinato all'ottenimento di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Inapplicabilità della disciplina sulle società non operative

In merito all’inapplicabilità della disciplina sulle società non operative, l’esclusione è subordinata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Esclusione dell'accertamento induttivo e anticipazione dei termini di decadenza per gli accertamenti 

L’esclusione dell'accertamento induttivo opera se viene attribuito un punteggio almeno pari a 8,5 e l’anticipazione dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali se viene attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Esclusione della determinazione sintetica del reddito

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d’imposta 2018 opera se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato, ed è stato attribuito un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Invio telematico dei corrispettivi: la verifica del limite di 400.000 euro

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del volume d'affari, stabilito in 400.000 euro, il cui superamento obbliga alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi già dal 1° luglio 2019.

La questione attiene ai casi in cui il contribuente eserciti più attività, di cui solo alcune riconducibili a quelle di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all’ipotesi in cui l’attività sia iniziata nel 2019.

È stato quindi precisato che per “volume di affari” si intende quello di cui all’art. 20 D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26”.

Si considera quindi il volume complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo ad una o più tra le varie attività svolte dallo stesso. 

Inoltre, si deve fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018, e le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

 

Invio telematico dei corrispettivi: regole applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi

Dal prossimo 1° luglio i contribuenti con volume d'affari superiore a 400 mila euro sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diventa generale per tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). 

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 139, ha confermato che nuove regole si applicano anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi.

In particolare, viene precisato che:

  • ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro possono sostituire (o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti fino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo;
  • le operazioni di cui al richiamato art. 22 del D.P.R. n. 633/72 devono essere certificate:
    • nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, tramite fattura elettronica (salvi i casi di esonero);
    • mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, oppure al 30 giugno 2019 qualora il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400mila euro;
    • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (modalità obbligatoria sopra i 400mila euro già a decorrere dal prossimo 1° luglio).

 

Violazioni formali ammesse alla definizione agevolata: le istruzioni delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, ha fornito l’elenco delle infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione agevolata e di quelle che, al pari delle violazioni sostanziali, restano escluse dalla sanatoria.

Risultano pertanto regolarizzabili le violazioni commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di:

  • imposta sul valore aggiunto, 
  • imposta sulle attività produttive,
  • imposte dirette e relative addizionali, 
  • imposte sostitutive, 
  • ritenute alle fonte e crediti d’imposta, 

che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell’attività di controllo. 

Sono inoltre ammessa alla definizione:

  • l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, 
  • la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, 
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, 
  • l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

La regolarizzazione è invece esclusa per le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo, in particolare:

  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, 
  • l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero, 
  • l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, 
  • la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, 
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. 

Le somme dovute posso essere versate in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

 

Rottamazione-ter: le prossime tappe

I contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la richiesta di adesione alla sanatoria prevista dalla “rottamazione-ter”, disposta dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018, e del “saldo e stralcio”, contenuto nella legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti), riceveranno entro il 30 giugno 2019, da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione, una “Comunicazione” informativa sull’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda.

In caso di accettazione, vi sarà l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento.

In caso di rifiuto, ovvero se l’istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota conterrà le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.

Qualora, in fase di presentazione della domanda, il contribuente abbia scelto di estinguere il debito in unica soluzione, dovrà provvedere al relativo pagamento entro il 31 luglio 2019.

 

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario possibile in corso d’anno

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 140, ha chiarito che può transitare in corso d’anno nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il professionista rientrante nel regime fiscale di vantaggio dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, qualora nel 2019 preveda di:

  • fuoriuscire da detto regime a causa del superamento - per oltre il 50 per cento - del limite di 30mila euro;
  • non superare il limite dei 65mila euro di compensi.

Viene infatti sottolineato nella risposta che i due citati regimi di vantaggio sono “pur sempre” due regimi naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario. Sussiste pertanto una sorta di “continuità/consecutività”, che consente il passaggio del contribuente da un regime all’altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo.

Si fa presente infine che se ai fini Iva i due regimi prevedono il medesimo trattamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, sicché è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non anche quello al regime di vantaggio, ai fini dell’imposizione diretta i due regimi presentano caratteristiche non del tutto coincidenti.

 

Decreto Crescita: aumenta la deducibilità IMU degli immobili strumentali

È in vigore il c.d. “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, l’aumento della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall’ultima legge di Bilancio).

Si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, l’imposta municipale propria relativa a tali immobili è deducibile nella misura del:

  • 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti “solari”);
  • 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti “solari”);
  • 70% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti “solari”).

 

Decreto Crescita: reintrodotto il super ammortamento

Il Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto, tra le varie misure di intervento, la reintroduzione del super ammortamento che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione del 30%, ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per i quali il Tuir prevede specifici limiti di deduzione delle spese) effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2020.

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro.

 

Ecobonus e Sismabonus condominiali 2018: online i “crediti ceduti”

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sulla “Piattaforma cessione crediti”, i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) e per ridurne il rischio sismico (sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni.

I singoli cessionari potranno accedere alla “Piattaforma cessione crediti” per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all’Agenzia dagli amministratori di condominio. In particolare sarà necessario:

  • provvedere all’autenticazione sul sito dell’Agenzia;
  • accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare;
  • cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” dei cessionari e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i codici tributo 6890 (ecobonus) e 6891 (sismabonus). In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma.

L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

La “Piattaforma cessione crediti” potrà essere utilizzata anche per comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti relativi a lavori eseguiti nel 2017, già trasmesse lo scorso anno dagli amministratori di condominio all’Agenzia delle Entrate. Questi crediti ceduti sono già visibili nel cassetto fiscale dei cessionari e utilizzabili in compensazione, tramite modello F24.

 

Inizia la "fase due" per la dichiarazione precompilata

Al 2 maggio, ossia a poco più di due settimane dal giorno in cui l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione (15 aprile), sono 1,2 milioni i cittadini che hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco.

È infatti partita da poco la "fase due" della precompilata 2019, che permetterà ai contribuenti di accettare, integrare o modificare il proprio 730 (per l'invio definitivo c'è tempo fino al 23 luglio), già compilato dall'Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal pc, e il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019.

Si ricorda che è possibile accedere online alla propria precompilata tramite le credenziali Spid o con quelle dei servizi telematici delle Entrate (Fisconline). È possibile accedere alla dichiarazione anche con le credenziali rilasciate dall'Inps e tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Resta inoltre la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

 

Principali scadenze

 

 

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Venerdì 31 maggio 2019

Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche

Termine entro il quale è resa disponibile la funzionalità del servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.

È possibile aderire al servizio sino al 2 settembre 2019.

Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.

 

Sito web dell'Agenzia delle Entrate.

 

Venerdì 31 maggio 2019

Liquidazione periodiche IVA

Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019.

Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Telematica

Venerdì 31 maggio 2019

Comunicazione dati fatture transfrontaliere “esterometro”

Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di aprile 2019.

Operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.

Telematica

Venerdì 31 maggio 2019

Definizione agevolata PVC

Termine per la presentazione della dichiarazione per aderire alla definizione agevolata dei PVC.

Termine per il versamento del dovuto (o della prima rata) per aderire alla definizione agevolata dei PVC.

Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei PVC.

 

Telematica

Mod. F24

Venerdì 31 maggio 2019

Liti tributarie pendenti

Termine ultimo per presentare istanza di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che risultano pendenti al 24 ottobre 2018 in ogni stato e grado del giudizio.

Contribuenti “parte” della controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria di cui è parte l'Agenzia dell'Entrate, in qualsiasi grado di giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), purché il ricorso di 1° grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018.

Telematica

Lunedì 17 giugno 2019

IMU e TASI

Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente.

Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali (IMU).

 

Proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori dell’immobile (TASI).

Mod. F 24

 

  

 

Lo Studio

Seguici sui social

© 2018 Scapuzzi Rusciano professionisti associati. Designed By WarpTheme