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Circolare Clienti - 2019 n. 05

  

L’attivazione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio

Con il Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha differito dal 3 al 31 maggio 2019 la messa a disposizione della funzionalità di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il servizio, previa esplicita adesione, permetterà al contribuente e al suo intermediario di consultare e acquisire le fatture elettroniche e i relativi duplicati informatici.

La possibilità di consultazione, ad oggi, è possibile per tutti i soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica, ma al fine di garantire la privacy richiesta dal Garante, l’Amministrazione Finanziaria riserverà tale funzione solo a chi aderirà al servizio. È stabilito un periodo transitorio, in cui è possibile optare per l’utilizzazione del servizio, entro il 2 settembre 2019. Se entro tale data non avverrà l’adesione, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate.

L’adesione al servizio di consultazione potrà essere effettuato anche dall’intermediario abilitato, purché gli sia stata conferita delega.

 

Spesometro ed esterometro: regolarizzazione e sanzioni

È scaduto il 30 aprile 2019 il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto “spesometro”) relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018.

Medesima scadenza prevista per l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (“esterometro”).

In caso di spesometro o esterometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

  • regolarizzazione entro 90 giorni : 1/9 della sanzione
  • regolarizzazione entro l'anno successivo: 1/8 della sanzione
  • regolarizzazione entro il 2° anno successivo: 1/7 della sanzione
  • regolarizzazione oltre il 3° anno successivo: 1/6 della sanzione
  • regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo: 1/5 della sanzione

 

Nuove modalità per la trasmissione telematica dei corrispettivi

In vista dell’introduzione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per alcuni contribuenti (commercianti al minuto con volume d’affari complessivo, nell’anno 2018, superiore a 400.000 euro), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 99297/2019, aggiornando il precedente Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 e modificando le specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.

In particolare, è previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili. Vi sarà quindi un’ulteriore modalità per l’invio dei corrispettivi oltre all’impiego dei registratori telematici.

Avvalendosi della procedura web dell’Agenzia Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l’acquirente, a certificare l’acquisto effettuato.

 

Divieto di fattura elettronica per i veterinari: le precisazioni dell’Agenzia

Le prestazioni rese dai medici veterinari, laddove siano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI.

Lo ha chiarito L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 15 del 30 aprile 2019, con la quale ha precisato che anche a tali soggetti si applica l’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge n. 136/2018 che dispone, per il solo periodo d’imposta 2019, il divieto di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate da quanti sono obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

L’Agenzia ha inoltre ricordato che:

  • il divieto sussiste a prescindere da un’eventuale opposizione all’invio dei dati al STS, ipotesi nella quale l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia tramite Sistema di Interscambio (SdI);
  • nel caso in cui una fattura documenti sia spese da inviare al Sistema tessera sanitaria, sia altre voci di spesa, essa dovrà essere analogica o elettronica extra SdI.

 

Non può avvalersi del “plafond” l’esportatore abituale che acquista un immobile in esecuzione di un contratto di appalto

Con il Principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile.

L’utilizzo del plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa e la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.

Non possono invece beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, infatti, come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.

 

Codice del terzo settore: gli adempimenti entro il 2 agosto

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 ha fissato al 2 agosto 2019 il termine per l’adeguamento degli statuti di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e ONLUS iscritte ai rispettivi registri e albi. 

Gli altri enti non iscritti, ad uno dei tre registri, non hanno alcun obbligo di adeguamento. La Circolare ministeriale specifica però che questi ultimi, se entro l’attivazione del Registro Unico del Terzo Settore intendano procedere all’iscrizione ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale o all’Albo anagrafico delle ONLUS dovranno adeguare i propri statuti al D.Lgs. n. 117/2017 e nelle modalità indicate dalla Circolare medesima.

Le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria, quindi beneficiando della “semplificazione” prevista al comma 2 dell’art. 101 del CTS, ma solo se tali modifiche saranno realizzate entro il termine del 2 agosto 2019. 

 

Trasparenza per le erogazioni pubbliche: alcune modifiche dal decreto “Crescita”

Il decreto-legge “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, contiene alcune modifiche alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. L’obbligo di informativa deve essere adempiuto, da parte degli enti non commerciali, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali, entro il 30 giugno di ogni anno (e non più entro il 28 febbraio).

Gli obblighi di informativa, sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese, che devono adempiere nella Nota integrativa, riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

I soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Questa modalità di adempimento trova applicazione anche in relazione ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Rimane fermo, inoltre, il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione.

 

L’equity crowdfunding: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende

Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o “crowd”) conferiscono somme di denaro (“funding”), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. 

Esistono diverse tipologie di crowdfunding. Tra i più diffusi il Reward Crowdfunding (che prevede per l’investitore una ricompensa commisurata con il contributo erogato) e l’Equity Crowdfunding.

Il crowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

L’equity crowdfunding rappresenta, pertanto, un importante strumento di finanziamento per le piccole e medie imprese, generalmente utilizzato per supportare il lancio di nuove iniziative imprenditoriali.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento “L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende” per far luce sulle caratteristiche di tale strumento di finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche, approfondendo gli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta ed esaminando il quadro normativo di riferimento, partendo dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012 all’interno del nostro ordinamento.

 

Ristrutturazioni edilizie: la mancata comunicazione all’Enea non comporta la revoca della detrazione

Con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.

La risoluzione precisa in conclusione che in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

 

Dichiarazione IVA 2019 tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni

Il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2019, riferita al periodo 2018. 

È comunque possibile inviare la dichiarazione, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria e quindi entro il 29 luglio 2019, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

Dichiarazione tardiva

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.065 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione omessa

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2019 la dichiarazione IVA è considerata omessa, ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

  • Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.
  • Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.
  • Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

Ecobonus: le regole per la cessione del credito d’imposta

Con il Provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le regole per la cessione del credito - e contestualmente approvato il modello per la comunicazione della cessione - corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari e per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso art. 14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito in particolare che:

  • coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef, o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
  • tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il credito cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte pagata mediante cessione del credito al fornitore. Se negli interventi agevolabili sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi confronti. In caso di cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

La cessione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec.

La comunicazione, la cui omissione rende inefficace la cessione, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa (per le spese del 2018 andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019).

Il cessionario, nel proprio “Cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito cedutogli che, però, sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito. Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario.

Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all’Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso (per le spese sostenute nel 2018 andrà fatto a partire dal 5 agosto 2019).

Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (il codice tributo sarà istituito con una successiva risoluzione), da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese del 2018, a partire dal 5 agosto 2019) e, comunque, dopo la sua accettazione. Alla compensazione non si applicano i limiti previsti dall’art. 34 della legge n. 388/2000.

La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è utilizzabile negli anni successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

In caso di mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni avverrà nei confronti del cedente stesso. In caso di indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero maggiorato di interessi e sanzioni avverrà invece nei confronti del cessionario stesso.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui:

  • il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
  • il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di cessione al fornitore).

 

Cessione intracomunitaria non imponibile ai fini Iva: i requisiti chiariti dalle Entrate

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

onerosità dell’operazione;

acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;

status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;

effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è da considerarsi imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Direttiva n. 2006/112/CE non specifica in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell’invio dei beni all’estero, spettando agli Stati membri determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l’invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro. L’unico limite imposto ai Paesi membri nell’individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (in tal senso sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007, in causa C-146/05, punti da 24 a 26, e in causa C-184/05, punti da 25 a 27).

La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. In proposito, sono ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008.

In particolare, secondo la risoluzione n. 345/E del 2007, al fine di dimostrare l’avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

  • la fattura di vendita all’acquirente comunitario;
  • gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
  • la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

Con risoluzione n. 477/E del 2008, in materia di cessioni intracomunitarie “franco fabbrica”, in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, è stato chiarito che non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire, in quanto “ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo”. Pertanto, “(…) nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.

Inoltre, con la risoluzione 19/E del 25 marzo 2013, sempre con riferimento alle cessioni “franco fabbrica”, è stato precisato che “(…) alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Analogamente si concorda con la tesi dell’istante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”.

Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono essere “(…) conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.

Tutto ciò premesso, con la Risposta n. 100 dell’8 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha ribadito che qualsiasi documentazione prodotta dal cedente possa costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

  1. dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
  2. si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

 

Principali Scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

7 maggio 2019

IRPEF

Ultimo giorno utile per le iscrizioni online per il 5 per mille 2019 (prima iscrizione).

Enti di volontariato, Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

21 maggio 2019

IRPEF

Segnalazione per procedere alla correzione di eventuali errori di iscrizione nell'elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille.

Enti di volontariato, Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

31 maggio 2019

fatture elettroniche

Termine entro il quale è resa disponibile la funzionalità del servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.

È possibile aderire al servizio sino al 2 settembre 2019.

Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.

 

31 maggio 2019

Liquidazione periodiche IVA

Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019.

Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

31 maggio 2019

Comunicazione dati fatture transfrontaliere “esterometro”

Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di aprile 2019.

Operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.

31 maggio 2019

Definizione agevolata PVC

Termine per la presentazione della dichiarazione per aderire alla definizione agevolata dei PVC.

Termine per il versamento del dovuto (o della prima rata) per aderire alla definizione agevolata dei PVC.

Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei PVC.

 

31 maggio 2019

Liti tributarie pendenti

Termine ultimo per presentare istanza di definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che risultano pendenti al 24 ottobre 2018 in ogni stato e grado del giudizio.

Contribuenti “parte” della controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria di cui è parte l'Agenzia dell'Entrate, in qualsiasi grado di giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), purché il ricorso di 1° grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018.

 

 

 

 

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