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Circolare Clienti Lavoro - Anno 2019 n. 2

  

I chiarimenti MLPS sulla CIGS per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o di pulizia 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Circolare del 27 marzo 2019, n. 5 - ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di accesso, per i lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia, al trattamento CIGS per crisi per cessazione, in ragione della scadenza del contratto di appalto sottoscritto con l’azienda committente, a sua volta in CIGS.

Al riguardo, il MLPS ha precisato che - al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS - si può consentire l’accesso al suddetto trattamento per cessazione ex art. 44, D.L. n. 109/2018 in quanto cessa l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente, purché il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva.

 

Credito d’imposta per la formazione 4.0 e deposito del CCNL aziendale

L’Agenzia delle Entrate - con risposta all’Interpello del 20 marzo 2019, n. 79 - ha precisato che il credito d’imposta per la formazione 4.0 spetta in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’imposta a prescindere dalla data in cui il contratto collettivo aziendale o territoriale che lo regolamenta è stato depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, purché avvenga entro il termine del citato periodo d’imposta, ossia entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono svolte le attività formative.

Il deposito dei contratti presso l’INL è, dunque, condizione di ammissibilità al beneficio ma può avvenire anche in un momento successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di realizzazione della formazione, purché ciò avvenga entro il termine del periodo d’imposta di riferimento.

Pertanto, il credito d’imposta troverà applicazione anche sui costi sostenuti per l’intero periodo d’imposta e quindi anche per quelli anteriori al deposito del contratto.

 

Maggiori sanzioni amministrative ed ipotesi di "recidiva": i chiarimenti dell'INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 14 marzo 2019, prot. n. 2594 - ha chiarito che non si configura la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.

Ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. 

Pertanto, l’arco triennale di riferimento deve essere inteso:

  • quale periodo in cui l’illecito è stato commesso;
  • quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.

 

In GU il nuovo permesso di soggiorno per residenza per i cittadini del Regno Unito

Il Governo italiano - con D.L. n. 22/2019 - ha adottato le prime misure urgenti al fine di assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea.

Al riguardo, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari in possesso del requisito della residenza quinquennale alla data del recesso del Regno Unito dall’UE.

La richiesta del titolo di soggiorno potrà essere presentata previo assolvimento del pagamento del contributo di soggiorno, pari ad € 100 (aumentati di € 30,46 per il tesserino elettronico).

Il conferimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente al titolare di usufruire di un trattamento analogo a quello riconosciuto al cittadino italiano e di mantenere i diritti già riconosciuti.

Invece, a coloro che risultano regolarmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia alla data del recesso del Regno Unito dall’UE da più di tre mesi ma da meno di cinque anni si prevede un «regime transitorio di favore» (nel rispetto delle esigenze di sicurezza, gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità limitata a condizioni più favorevoli, fermo restando che tali permessi non conferiscono il diritto di stabilirsi in altri Stati membri come consentito ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).

A tal fine, è previsto il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno elettronico denominato «per residenza», valido cinque anni, rinnovabili alla scadenza, e che, in via straordinaria, consente al possessore la fruizione, in Italia, dei medesimi diritti riconosciuti dalle autorità italiane ai titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, nonché di continuare a godere di prerogative di cui beneficiava, nel nostro Paese, in considerazione della precedente condizione di cittadino dell’Unione europea.

Tale titolo consente ai soggetti di:

  • fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale; 
  • svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero; 
  • usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; 
  • partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

I titolari del nuovo permesso di soggiorno per residenza, trascorsi 5 anni, potranno richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Le istruzioni INPS sulle nuove modalità di richiesta dell’ANF

L’INPS - con Circolare n. 45/2019 - ha fornito indicazioni in merito alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Dal 1° aprile 2019, le domande, finora presentate dal lavoratore al proprio datore utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito, le modalità di trasmissione:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori. 

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell’area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58"). 

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF Ditte cessate e Fallite";
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo, come previsto attualmente. 

 

Definitivamente in vigore il Reddito di Cittadinanza

Com’è noto, a decorrere dal 6 marzo 2019 è possibile presentare le domande per ottenere il reddito e la pensione di cittadinanza.

Tali domande potranno essere presentate nel seguente modo:

  • agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet;
  • on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Prima di presentare domanda gli interessati devono avere presentato una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio di ISEE.  

Le domande presentate saranno, poi, trasmesse all’INPS per la relativa verifica dei requisiti.

Dal 29 marzo 2019 – dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 26/2019 e l’immediata entrata in vigore – nel nostro ordinamento giuridico è stato introdotto:

  1. il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
  2. il superamento della legge Fornero (attraverso la cd. “Quota 100”), con l’introduzione del diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (ecco perché viene definita “pensione quota 100”).

Con riferimento al punto 1), l’INPS – con Circolare del 20 marzo 2019, n. 43 – ha fornito i primi chiarimenti normativi ed operativi. Al riguardo, l’Istituto ha ricordato che l’erogazione del RdC è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dalla DID – oltre ai soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione – anche i:

  • percettori di Rdc pensionati; 
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità.

 

 

I chiarimenti MLPS sulla proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 3 aprile 2019, n. 6 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria ex art. 26-bis, D.Lgs. n. 148/2015, stante quanto previsto dalla legge n. 26/2019 (legge di conversione del decreto legge n. 4/2019).

Al riguardo, il MLPS chiarisce che, nel limite delle risorse finanziarie stanziate, può essere concessa:

  • la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi;
  • la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo, ex art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015.

 

 

ANF e assegno di maternità: requisiti e rivalutazione per l’anno 2019 

L’INPS – con Circolare dell’11 aprile 2019, n. 51 – comunica gli importi degli ANF e degli assegni di maternità concessi dai Comuni e i limiti di reddito validi per il 2019.

  • Per l’assegno mensile per il nucleo familiare, l’importo da corrispondere agli aventi diritto per il 2019 è pari, nella misura intera, a euro 144,42.
  • Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.745,26.
  • Per quanto riguarda l’assegno mensile di maternità, l’importo, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è pari a euro 346,39 per cinque mensilità e quindi a complessivi euro 1.731,95.
  • Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente è pari a euro 17.330,01.

 

 

Mancata proroga del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”

L'INPS - con Messaggio del 3 aprile 2019, n. 1353 - ha ricordato che a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”.

In tal senso, l'Istituto ha fornito le informazioni rivolte alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo in specie: tali soggetti potranno usufruire dei servizi di baby sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse nel Libretto Famiglia entro il 29 febbraio 2020.

Se alla data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale.

 

 

Trasformazione del contratto di apprendistato ed aliquote contributive da applicare: i chiarimenti dell'INPS

L’INPS, con Messaggio n. 1478/2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Com'è noto, tale possibilità è prevista nell’art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, che recita "Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5".

A mente, poi, dell'art. 1, comma 773, legge n. 296/2006, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la “complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.

Dal combinato disposto delle due norme, emerge che la trasformazione del contratto di apprendistato da I livello a Professionalizzante non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro: pertanto, la declinazione delle aliquote contributive (prevista dalla legge finanziaria del 2007) trova applicazione limitatamente ai periodi contribuitivi afferenti alla formazione di I livello.

Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

 

 

Le istruzioni INAIL sull’autoliquidazione 2018/2019 

In data 1° aprile 2019, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati pubblicati una serie di decreti interministeriali 27 febbraio 2019 che hanno previsto - con decorrenza 1° gennaio 2019 - l'applicazione:

  • delle tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”;
  • la tariffa dei premi speciali unitari artigiani;
  • la tariffa della gestione navigazione. 

Per consentire l’applicazione delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019.

Ora l’INAIL - con la Nota prot. n. 5453/2019 - ha reso note le istruzioni operative, in merito a:

  • scadenze,
  • basi di calcolo, 
  • riduzioni del premio, 
  • rateazioni,
  • apertura dei servizi.

Al riguardo, entro il 16 maggio i datori di lavoro dovranno:

  • presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate;
  • provvedere al pagamento del premio indicando nel modello F24 il numero di riferimento “902019”;
  • inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunte”.

In merito alla tariffa dei premi speciali unitari artigiani e alla tariffa dei premi della gestione navigazione anno 2019, sono state fornite indicazioni circa le riduzioni previste per:

  • cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell’autoliquidazione;
  • nuova modalità di applicazione dell’addizionale, ex art. 181, D.P.R. n. 1124/1965 ai premi del settore navigazione;
  • eliminazione maggiorazione del 5% per alcuni rischi del settore navigazione.

Il modello delle “Basi di calcolo” è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio. Rispetto all’autoliquidazione dello scorso anno variano alcuni elementi per il calcolo del premio quali:

  • eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze “ponderate”; 
  • premio supplementare silicosi e asbestosi (presente solo nella sezione di Regolazione anno 2018);
  • addizionale fondo vittime dell’amianto (non dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019).

L’INAIL ha, poi, fornito indicazioni in merito alle applicazioni delle riduzioni del premio assicurativo, quali:

  • riduzione legge, ex art. 1, comma 128, legge n. 147/2013,
  • riduzione del premio per il settore edile,
  • riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari,
  • sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera,
  • sgravio Registro Internazionale,
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, 
  • riduzione del premio per le imprese artigiane,
  • riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia,
  • riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate, 
  • riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci,
  • incentivi per assunzioni, ex lege art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.

Il premio annuale di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali: tuttavia, per effetto del rinvio al 16 maggio 2019:

  • le prime due rate dovranno essere versate entro il 16 maggio (senza maggiorazione degli interessi),
  • le rate successive dovranno essere versate entro il 20 agosto e il 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi.

 

 

Legittimità alla fruizione del congedo straordinario ai figli del disabile non convivente: le precisazioni dell'INPS 

Com’è noto, la Corte Costituzionale - con sentenza n. 232/2018 - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 laddove prevedeva la convivenza con il disabile quale requisito essenziale per rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo. 

Nello specifico, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario ma solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Al riguardo, l'INPS - con Circolare n. 49/2019 - ha esposto il seguente ordine di priorità per la fruizione del congedo de quo:

  • il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità; 
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

 

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