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Sabatini-ter: la procedura per l'agevolazione

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Il decreto "Crescita" ha nuovamente finanziato la misura agevolativa denominata Sabatini-ter, cioè un contributo statale per l’acquisto di macchinari produttivi nuovi che devono essere detenuti per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento. La domanda deve essere presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento. Ha natura di contributo in conto esercizio e copre parzialmente gli interessi del finanziamento.

Circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 – Nuova Sabatini
Circolare direttoriale 19 luglio 2019, n. 295900 - Nuova Sabatini

 

Premessa

Si tratta di un contributo finalizzato all’acquisto di macchinari produttivi nuovi, di importo non inferiore a 500 euro (al netto dell’IVA), che devono, pena la decadenza dall’agevolazione, essere detenuti per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing), il Ministero concede un contributo parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto, pari al:

  • 2,75% annuo per gli investimenti “ordinari”;
  • e al 3,575% per gli investimenti “Impresa 4.0”.

Per accedere al beneficio le micro e PMI, costituite in forma societaria, devono impegnarsi a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

 

Soggetti beneficiari

Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI, che alla data di presentazione della relativa domanda:

  • abbiano una sede operativa in Italia e siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese o al Registro delle imprese della pesca;
  • non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non siano classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER della Commissione;
  • non rientrino tra i soggetti che, avendo in passato ricevuto aiuti poi definiti come illegali e/o incompatibili dalla Commissione europea, non li abbiano restituiti.

Sono escluse le imprese operanti nei settori carboniero, dell’intermediazione e assicurazione, della produzione di prodotti di imitazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

 

Procedura

La domanda per fruire dell’agevolazione, deve essere presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento all’ente, banca o intermediario finanziario, e deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le indicazioni previste dalla circolare Mise 22 luglio 2019, n. 296976. Occorre avere la firma digitale con relativo software di firma, ed il browser configurato per l'autenticazione on-line tramite CNS

 Come fare
La compilazione della richiesta viene fatta on-line, tramite una procedura guidata composta da tre invii per altrettanti diversi moduli:
- Modulo DUI (dichiarazione di ultimazione dell’investimento): che riporta l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante o del procuratore (es. consulente);
- Modulo RU (richiesta unica di erogazione): che contiene le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione, da inviare al Mise tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale;
- Modulo RP (richiesta di pagamento): con il quale si chiede il pagamento di ogni quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Mise, esclusivamente in via telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.

Il richiedente dovrà innanzitutto presentare la domanda e solo successivamente sostenere gli investimenti agevolabili; si ricorda che l’avvio dell’investimento decorre dalla data del primo titolo di spesa ammissibile. Inoltre, le spese vanno effettuate entro il periodo di preammortamento o, nell’ipotesi di leasing finanziario di pre-locazione, della durata massima di 12 mesi, dalla stipula del finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, in ipotesi di leasing, la data di consegna del bene.

 Esempio
Se, ad esempio, la XY s.n.c. presenta la domanda di accesso alla Sabatini-ter per l’acquisto di un macchinario che ha un costo di acquisto pari 50.000 euro, il 16 settembre 2019 e chiede l’erogazione del finanziamento a una banca o a un qualsiasi intermediario finanziario iscritto all’Albo il medesimo giorno, le prime spese possono essere sostenute a partire da tale momento.
Ipotizziamo che la consegna del bene agevolabile avvenga in data 19 settembre 2019. Dato che il finanziamento è di importo non superiore a 100.000 euro, il contributo viene erogato alla S.n.c. beneficiaria dalla banca, in un’unica soluzione (come stabilito dalla circolare n. 295900/2019, per tutte le domande presentate dalle imprese dal 1° maggio 2019).

Ad investimento ultimato, l’azienda è tenuta a compilare in via telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (Modulo DUI).

Finita la compilazione, la piattaforma consente all’impresa la generazione del Modulo DUI, contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, che dev’essere inoltrato al Mise, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un procuratore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.

 Attenzione
Se vi fossero variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero, l’azienda è tenuta a comunicarle al Mise tramite l’apposita sezione della piattaforma “in maniera tempestiva” e, in ogni caso, prima della presentazione dei Moduli RU e RP.
Il termine “tempestivo” potrebbe voler significare dunque un lasso temporale che va dalla presentazione dell’istanza originaria (Modulo DUI) alla data di presentazione del Modulo RU ed RP.

Una volta ottenuta la prenotazione, la banca o l’intermediario finanziario deliberano l’erogazione del finanziamento che dovrà essere comunicato al Mise, che dovrà adottare il relativo provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, del piano di erogazione, in quote annuali, nonché degli obblighi in capo al beneficiario.

 

Costo della richiesta

Dato che è necessario assoggettare ad imposta di bollo (16 euro) ogni singola istanza, coerentemente col disposto della Legge n. 147/2013, la spesa viva da sostenere per l’adesione si limita a questo. Tale importo è dovuto, a prescindere della dimensione del documento e per tutte le istanze, atti e provvedimenti trasmessi per via telematica.

Oltre a questo, va spesso aggiunto il costo per la consulenza fornita nella presentazione della domanda, dato che raramente la PMI è in grado di effettuare in autonomia la presentazione. Solo essere dotati di firma digitale o apporla diventa un problema per le piccole realtà.

Se una PMI avesse, con zelo, già provveduto ad inviare la domanda di agevolazione, non utilizzando il nuovo modulo, disponibile sul sito del Mise, potrà godere del beneficio comunque.

Per agevolare la fase transitoria, infatti, le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo, sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 (data della circolare n. 296976), devono compilare e trasmettere al Ministero, solo in via telematica, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (Modulo RQR).

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