La Cassazione - con sentenza del 3 maggio 2019, n. 18323 - ha ritenuto responsabile il datore di lavoro delle lesioni riportate dall’operaio a seguito dell’incendio scoppiato in azienda, in quanto era stata omessa la valutazione dei rischi ex art. 29, D.Lgs. n. 81/2008.
Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che nel DVR, il prodotto chimico dal quale è partito l’incendio era stato valutato solo come fonte di rischio per la malattia professionale e non come sostanza infiammabile: pertanto, nessuna precauzione era stata posta in essere per evitare l’infortunio.