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Nuove modalità A.N.F.

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 L’INPS - con Circolare del 22 marzo 2019, n. 45 - ha illustrato le nuove modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori dipendenti non agricoli.

Al riguardo, viene precisato che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande - finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) - dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Premessa

Esistono da molti anni due prestazioni INPS, finalizzate ad incrementare la retribuzione dei lavoratori dipendenti, in funzione del reddito (e della numerosità) del nucleo familiare:

  • la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, ex art. 2, D.L. n. 69/1988 (convertito dalla legge n. 153/1988);
  • la disciplina degli assegni familiari, ex D.P.R. n. 797/1955 (c.d. Testo Unico sugli assegni familiari).

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’INPS, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, Cigs, maternità), dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

Gli assegni familiari (AF), invece, sono erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

In entrambi i casi, tuttavia, il nucleo familiare è composto dal richiedente, lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Entrambe le prestazioni sono corrisposte agli aventi diritto a cura del datore di lavoro “alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione”, fermo restando il successivo conguaglio da parte dell’INPS delle somme versate. Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l’unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l’INPS.

Per i lavoratori dipendenti trova applicazione il c.d. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, ex art. 2116 cod. civ., che stabilisce che “le prestazioni indicate nell’articolo 2114 [tra le quali sono compresi anche gli assegni per il nucleo familiare] sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza […]”.

Pertanto, il diritto all’assegno al nucleo familiare sorge per il lavoratore ogni qual volta si verifichino i presupposti previsti dalla legge, indipendentemente dalle iniziative dell’imprenditore al riguardo, in quanto non si tratta di rapporti che si svolgono tra lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei confronti degli istituti di assistenza e previdenza.

A seguito, poi, dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016 (con la definizione di “unione civile” e la conseguente estensione dei diritti anche alle coppie composte da “…due persone dello stesso sesso, unite civilmente mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, sulla base di un legame affettivo stabile, con reciproca assistenza morale e materiale ”), l’INPS - con Circolare n. 84/2017 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

  •  individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
  •  determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi.

 

Tempi e modalità di presentazione della domanda di ANF

A decorrere dal 1° aprile 2019 le nuove domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, in modalità telematica, con il mod. “ANF/DIP” (SR16). Il richiedente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Le istanze già presentate con valenza fino al 30 giugno 2019, restano valide.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Qualora sia necessaria una preventiva autorizzazione, il lavoratore (ovvero, il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP”) deve comunque presentare tale domanda tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

L’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

  •  figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
  •  figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
  •  figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
  •  fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  •  nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  •  familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
  •  familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
  •  minori in accasamento etero-familiare;
  •  familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  •  figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019.

 

Aspetti procedurali nella presentazione delle domande di ANF

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, tramite:

  • il servizio on line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo;
  • patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale: in tali circostanze, la prestazione sarà erogata direttamente dall’Istituto.

I lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo devono invece presentare domanda al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

 

 Le aziende dal 1 aprile 2019 non potranno più ricevere i modelli cartacei dai dipendenti. L’importo da erogare a titolo di assegni familiari sarà comunicato direttamente dall’INPS, lo studio provvederà mensilmente ad acquisire le informazioni necessarie direttamente dal sito dell’INPS.

 

Si rimette in allegato alla presente un’informativa generica che potete utilizzare per portare a conoscenza della nuova procedura INPS i vostri dipendenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

 

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