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Definizione agevolata aperta anche ai contribuenti decaduti dalla “prima rottamazione”

Possono accedere alla “pace fiscale” anche i contribuenti che avevano aderito alla prima edizione della rottamazione (disciplinata dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225) e sono decaduti dal beneficio per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.

A tal fine, occorre presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito.

Con un'altra FAQ è stato specificato che, nel caso in cui sussista una rateizzazione in corso prima di aderire alla rottamazione-ter, a seguito del mancato accoglimento della dichiarazione di adesione a quest'ultima, sarà possibile riprendere la precedente rateizzazione. Al riguardo, occorre peraltro che il contribuente non sia decaduto dalla medesima; qualora invece sia intervenuta la decadenza, la nuova rateizzazione è subordinata al versamento integrale delle rate scadute.

Si ricorda che per effetto dell'art. 3 del decreto-legge collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), la presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter” determina:

  1. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  2. la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute - degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  3. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
  4. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  5. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento - da parte della P.A. e delle società pubbliche - di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).
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