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Corrispettivi elettronici al via il 1° luglio 2019

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A partire dal 1° luglio 2019 i contribuenti che hanno conseguito, nell’anno 2018, un volume d’affari superiore a 400mila euro, saranno tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’obbligo, previsto dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dal D.L. n. 119/2018 , entra dunque nel vivo, e tutti i soggetti ricadenti nell’obbligo di scontrino elettronico a partire dal 1° luglio dovranno, entro tale data, munirsi di Registratore Telematico, e censirlo tramite la piattaforma web Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate prima dell’utilizzo.

 

Premessa

Con il D.L. n. 119/2018 l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 è stato modificato, prevedendo non più la possibilità di trasmettere su base opzionale i corrispettivi in via telematica, dietro il riconoscimento di alcuni benefici premiali, bensì l’obbligo, a carico di tutti i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

L’obbligo prevede due successive fasi:

  • a partire dal 1° luglio 2019 dovranno ottemperare tutti i contribuenti che hanno conseguito un volume d’affari nel 2018 superiore a 400mila euro (rigo VE50 del Modello IVA 2019) - con alcune eccezione di seguito esposte
  • a partire dal 1° gennaio 2020 obbligo indistinto

 

Corrispettivi telematici, tratti salienti

I c.d. “corrispettivi telematici”, possono essere scissi nelle due caratteristiche salienti previste dalla norma:

  • la memorizzazione elettronica del corrispettivo;
  • la trasmissione telematica dei corrispettivi, previamente memorizzati, all’Agenzia delle Entrate.

Ad essere tenuti ad ottemperare sono tutti i contribuenti che si raffrontano con la fattispecie “corrispettivi”, ovvero tutti i soggetti che, a norma dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, attualmente non sono obbligati all’emissione di fattura, se non espressamente richiesta dal cliente, e che in luogo della fattura certificano gli introiti utilizzando un registratore di cassa (emissione di scontrino fiscale) o rilasciando ricevute fiscali.

Con l’avvio dell’obbligo, sia lo scontrino fiscale che la ricevuta fiscale non potranno essere più utilizzati, perché non consentono di rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica, che consiste nell’immediata registrazione del corrispettivo in memorie aventi caratteristiche tecniche specifiche tali da garantirne l’immodificabilità.

Per tale ragione, tutti i soggetti obbligati dovranno dotarsi in tempo utile di:

  1. Registratore Telematico, ovvero una “cassa” che rispetta i dettami tecnici richiesti ai fini della memorizzazione elettronica e che rende possibile la successiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del file XML contenente i corrispettivi. Tramite il RT, inoltre, viene emesso il documento commerciale, il cui rilascio è obbligatorio, che svolge la funzione di ricevuta per il cliente e che sostituisce a tutti gli effetti il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale;
  2. prima della messa in uso, porre in essere il “censimento” del Registratore Telematico, tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi. La procedura, estremamente semplice, è obbligatoria e indispensabile al fine di rendere possibile la trasmissione telematica dei corrispettivi. Di fatto, equivale a quella che è la fiscalizzazione dei registratori di cassa attualmente in uso. Sempre su Piattaforma Fatture e Corrispettivi saranno memorizzate le successive vicende del Registratore Telematico, a partire dalla sua attivazione sino alla sua eventuale dismissione o cessazione dell’uso. I dati memorizzati in Fatture e Corrispettivi sostituiranno gli attuali libretti di dotazione dei registratori fiscali.

 Attenzione

Effettuata la memorizzazione telematica dei corrispettivi, questi dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate. Secondo il dettame originario della norma, la trasmissione sarebbe dovuta avvenire con cadenza giornaliera, mentre, con le modifiche introdotte con il decreto "Crescita", vi sarà più tempo per la trasmissione telematica, ovvero 12 giorni a partire dal momento dell’effettuazione dell’operazione.

Il decreto "Crescita", inoltre, prevede anche una moratoria delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione, nei primi sei mesi dell’obbligo, se questa viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione..

 

I soggetti esonerati

I soggetti esonerati dall’obbligo sono stati puntualmente individuati dal D.M. 10 maggio 2019 ; tra i numerosi casi riportati richiamiamo di seguito quelli di maggiore interesse.

Per quanto riguarda la fase di avvio anticipato al 1° luglio, sono esonerati i soggetti che, pur avendo superato i 400mila euro di volume d’affari complessivo nel 2018, hanno conseguito corrispettivi in maniera marginale, ovvero entro l’1% del volume d’affari totale. Tali soggetti potranno adeguare le procedure a partire dal 1° gennaio 2020, ovvero entro il medesimo termine cui è chiamata la generalità dei contribuenti che conseguono corrispettivi.

Restano inoltre fuori dall’obbligo le operazioni che già attualmente sono esonerate dall’emissione di ricevuta fiscale o scontrino fiscale, dettagliatamente elencate dall’art. 2 del D.P.R. 696/1996, cui si rimanda.

Restano fermi, invece, con le modalità attuali, gli obblighi di certificazione elettronica dei corrispettivi già entrate in vigore in precedenza (vending machine e distributori di benzina e gasolio ad uso autotrazione).

 

Cosa occorre fare entro il 1° luglio 2019

I soggetti obbligati già a far data dal 1° luglio 2019 dovranno, entro tale data, dotarsi di Registratore Telematico e censirlo sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi.

A tal fine, il contribuente potrà accedere al sistema tramite credenziali proprie, oppure delegare un soggetto terzo. La delega specifica, da conferirsi tramite il modulo già utilizzato in occasione della fattura elettronica, deve essere compilata con riferimento al punto 5) - Accreditamento e Censimento dispositivi.

Si sottolinea che, a differenza di quanto accaduto in materia di fattura elettronica, la delega relativa al censimento ed accreditamento dei dispositivi può essere conferita da parte del contribuente anche a favore di un soggetto che non rivesta la qualifica di intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998).

 

Le possibili alternative al Registratore Telematico

In alternativa al Registratore Telematico il contribuente potrà:

  • utilizzare la procedura web gratuita messa a disposizione dall’AdE, tramite la quale ciascun corrispettivo viene inviato in tempo reale all’Agenzia, assolvendo in un unico gesto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica;
  • decidere di non dover gestire più i corrispettivi, optando volontariamente per l’emissione di fattura (elettronica) per ciascuna operazione compiuta.

 

Le novità introdotte con il Decreto Crescita

Il Disegno di legge A.S. 1354, di conversione in legge del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto “Crescita”) - varato nei giorni scorsi dalla Camera e ora in via di approvazione definitiva da parte del Senato - andrà nuovamente a modificare l’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

L’art. 12-quinquies del summenzionato Disegno di legge prevede infatti una rivisitazione dei tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

 Novità
A regime, viene previsto che i files XML Corrispettivi potranno essere trasmessi entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’obbligo di memorizzazione di memorizzazione giornaliera.

Viene previsto anche un “periodo ponte” per familiarizzare con le nuove procedure, con la previsione che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (ovvero 1/7/2019 – 31/12/2019 per i soggetti obbligati già a partire dal 1° luglio 2019, e 1/1/2020 – 30/06/2020 per i contribuenti tenuti ad ottemperare a partire dall’anno prossimo) le sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione.

Pertanto, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, i 12 giorni previsti “a regime” per la trasmissione dei dati potranno essere disattesi, in assenza di sanzioni, purché la trasmissione venga effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data del corrispettivo).

 Attenzione
In entrambi i casi, restano ovviamente fermi i tempi di liquidazione dell’imposta, ovvero l’IVA a debito dovrà essere computata comunque nel periodo di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dal momento in cui i corrispettivi saranno effettivamente oggetto di trasmissione telematica.

Lo studio resta a disposizione per le pratiche inerenti e correlate

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