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Scontrini telematici esclusi per il commercio elettronico

Anche successivamente all'entrata in vigore del D.M. 10 maggio 2019, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi, mentre devono essere annotati nel registro dei corrispettivi (fermo restando l'obbligo di istituire il registro delle fatture emesse): lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello 19 giugno 2019, n. 198 .

Si ricorda che attraverso il richiamato D.M. 10 maggio 2019, sono stati introdotti nuovi esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) – di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Detto obbligo, in particolare, non si applicherà:

  1. alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
  2. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3. alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
  4. alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale. Le operazioni di cui sopra continueranno peraltro ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1 per cento del volume d’affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

In merito al caso esaminato, in particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale avviene on line - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 , lettera oo), del decreto predetto D.P.R. n. 696/1996, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. I corrispettivi, tuttavia, devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, del registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del predetto decreto.

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