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Tassa automobilistica auto e moto storiche

Con la Risoluzione 14 giugno 2019, n. 1/DF il Mef ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1048, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che è intervenuto sull’art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

Per effetto delle nuove norme, dal 1° gennaio 2019 si applica la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

CONDIZIONI per APPLICARE la RIDUZIONE della TASSA AUTOMOBILISTICA su AUTO e MOTO STORICHE

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico devono risultare in possesso delle seguenti condizioni al momento della scadenza per il pagamento della tassa automobilistica: (1)

REQUISITO

CHIARIMENTI del MEF

Anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni

Per determinare l’anzianità dell’autoveicolo e del motoveicolo, si deve fare riferimento alla data della prima immatricolazione del veicolo (in Italia o in un altro Stato).

Possesso del “certificato di rilevanza storica e collezionistica” previsto dall'art. 4 del D.M. 17 novembre 2009 (2)

Tale certificato attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

Annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità (3)

Pertanto i contribuenti interessati sono tenuti a presentare la domanda di aggiornamento della carta di circolazione al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.

(1) In sede di prima applicazione della norma – precisa il Ministero – le Regioni “dovranno riconoscere l’agevolazione anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212).

(2) Rilasciato dagli enti di cui all'art. 60, comma 4, del Codice della Strada (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo, per gli autoveicoli; Storico FMI, per i motoveicoli).

(3) La riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica è riconosciuta anche agli autoveicoli e ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, “adibiti ad uso professionale”.

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