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Fattura elettronica - nuove regole sulle sanzioni

In materia di sanzioni relative esclusivamente alla fattura elettronica, per effetto dell'art. 10, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471:

  • non si applicano qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte al 20 per cento se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo (per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile, tale norma si applica fino al 30 settembre 2019).

Questi e altri chiarimenti sulla disciplina della fatturazione elettronica sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.

Sull'aspetto sanzionatorio l'Agenzia ha inoltre precisato che:

  1. rimangono interamente applicabili, tra le altre, le sanzioni relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall’art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri;
  2. fino al 30 giugno 2019 la disapplicazione/riduzione delle sanzioni è applicabile nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’Iva (su base mensile o trimestrale);
  3. l’estensione della riduzione sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
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